Cassation court remits case for public hearing to discuss tax credit proof rules regarding vehicle license plates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a new public hearing to address a significant legal issue regarding tax credit evidence. The tax agency argued that vehicle license plate numbers are mandatory for fuel invoices to qualify for tax credits, rejecting the taxpayer's reliance on third-party station declarations. The court determined the legal question's importance warranted public debate under specific procedural rules before deciding on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue of particular relevance arises concerning the interpretation of tax credit requirements, the court must order a public hearing to discuss the matter before ruling.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6710-2019 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TRASPORTI AUMENTA SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 7397/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 03/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente, una azienda di autotrasporto, impugnava l'atto di contestazione e l'avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno a seguito di processo verbale col quale l'Ufficio, al fine di contestare il diritto al credito d'imposta per accise ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto merci, aveva contestato l'inserimento di fatture senza l'indicazione del numero di targa dei veicoli; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la società contribuente ha esibito documentazione dalla quale emerge chiara l'effettività dell'erogazione di gasolio al veicolo (dichiarazione resa dalla stazione di servizio Esso che attesta la targa del veicolo sul quale vi è stato il rifornimento del gasolio), ritenendo che tale documento fosse adeguatamente e sufficientemente integrativo delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria 27 dicembre 2021 n. 41559 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 06710 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, in quanto per ottenere il credito ex art. 1 del d.P.R. cit.
è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando dichiarazioni postume di terzi prodotte in giudizio. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbr ^io 2022. Il Pre idente Maur ETATA CANCELLI Oegt, - 4 APR 2022 L CANCELLIWJE Ric.