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Ordinanza Interlocutoria — n. 10731/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility, ordering file transfer to Fifth Section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10731/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Pianella against the Regional Tax Commission's decision. The municipality argued that the tax exemption for non-profit sports societies was incorrectly applied to the defendant's property. The court found no grounds for admissibility under Article 375 of the Code of Civil Procedure and ordered the file transferred to the Fifth Section.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds for cassation are not explicitly stated in the operative part of the contested judgment.

Parole chiave

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admissibility appeal Article 375 CPC tax exemption IMU non-profit sports society file transfer Section deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta immobiliare proventi esenti da imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27131-2020 proposto da: COMUNE di PIANELLA , in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE, 1, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARPINO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI PENTIMA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato PIETRO BATTISTI, che lo rappresenta e difende ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 44/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ABRUZZO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDIN I. Ric. 2020 n. 27131 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1.11 Comune di Pianella, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 82, commi 1 e 6 del d.lgs. 117/2017, 7 comma 1, lett.

i) del d.lgs. 504/92, delll'art. 91-bis d.l. 1/2012 conv , in I. 27/2012 e successive modifiche, 9, comma 8, d.gs. 23/2011 nonché 2697 c.c.", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'Abruzzo ha confermato la pronuncia di primo grado di annullamento dell'avvio notificato da esso ricorrente ad Antonio di Pentima per IMU del 2014 riconoscendo spettare a quest'ultimo, proprietario dell'immobile tassato l'esenzione di cui all'art. 7, comma i, lett.

i) in quanto detto immobile era utilizzato, in forza di contratto di comodato, da "una società sportiva non avente scopo di lucro";

2. il contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c. Occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. I '..iillit7Sifiîfi,Tiii7íQltilAik - t , 11110