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Ordinanza Interlocutoria — n. 10728/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax refund case pending constitutional review of the two-year limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10728/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax refund proceeding regarding 1990 earthquake damages pending a constitutional review of the relevant statute. The taxpayer argued the two-year limitation period was invalid, while the tax agency contended the administrative body correctly applied the law. The court granted the suspension because the constitutionality of the specific provision remains undecided before the Constitutional Court.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 12, d.l. n. 91/2017: When the constitutionality of a statutory provision governing a procedural limitation period is under review by the Constitutional Court, the ordinary jurisdiction must suspend the proceedings.

Parole chiave

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tax refund suspension constitutional review pending limitation period validity earthquake damages 1990 Cassation interlocutory order ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 12, d.l. n. 91/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13310-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RIVELA SANTO; - intimato - avverso la sentenza n. 6818/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONALE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Che l'Agenzia delle entrate e del territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia, sez. staccata di Siracusa che ha pronunciato sull'ottemperanza della sentenza della CTR per la Sicilia, sez. staccata di Siracusa, relativa al rimborso delle imposte versate -come lavoratore dipendente- nel periodo interessato dal sisma della Sicilia orientale del 1990; che il contribuente è rimasto intimato; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta violazione di legge per aver la CTR ritenuto che Agenzia delle entrate non fosse costituita, né ha tenuto conto delle relative memorie; che con il secondo si lamenta violazione delle disposizioni circa il termine biennale per l'istanza di rimborso, secondo la disciplina speciale novellata con d.l. n. 91/2017; che essendo pendente giudizio di costituzionalità sulla norma rilevante ai fini del decidere;

PQM La Corte sospende il giudizio in pendenza del giudizio di costituzionalità e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,