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Ordinanza Interlocutoria — n. 10727/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on diplomatic tax exemption grounds, remitting case for further examination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10727/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of a tax exemption claim based on diplomatic status. The appellant argued that Vienna Convention provisions and domestic law granted tax immunity to diplomatic staff regardless of permanent residence in Italy. The court found no procedural prerequisites met to discuss these merits in chambers, citing specific Civil Procedure Code articles.

Regesto Legislator

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Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.; The court lacks jurisdiction to examine the merits of a tax exemption claim based on diplomatic status if the statutory conditions for a summary procedure are not satisfied.

Parole chiave

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diplomatic tax exemption Vienna Convention 1963 Civil Procedure Code interlocutory order Cassation appeal immunità diplomatica indennità di soggiorno all'estero assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.
601/1973, ove dispone ulteriore esenzione reddituale per il personale impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, in disparte la residenza permanente in Italia; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6169-2019 proposto da: NOONAN ELLEN MADONNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUFFINI, 2/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistentey- avverso la sentenza n. 8593/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Che Ellen Madonna Noonan, cittadina australiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della ClP di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso l'atto impositivo notificatole per non aver esposto denuncia dei redditi percepiti nell'anno di imposta 2009 quale dipendente dell'Ambasciata australiana presso la Santa Sede; che l'Ufficio si è riservato di spiegare difese in udienza; che in prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta violazione della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963, laddove prevede una generale esenzione fiscale per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche; che con il secondo si lamenta violazione dell'art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 601/1973, ove dispone ulteriore esenzione reddituale per il personale impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, in disparte la residenza permanente in Italia; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.;

PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in