Court remands case to new role pending Supreme Court ruling on procurator speciality requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the cassation appeal against the Rome Tribunal's judgment regarding a garnishment proceeding. The appellant argued that legal fees should be calculated on the original debt amount rather than the reduced balance after a partial payment. However, the court declined to rule on the merits of the fee calculation or the accounting error, instead remanding the case to a new role. This procedural decision was necessary because the court was awaiting a pending ruling from the Supreme Court's Plenary Section regarding the interpretation of specific procedural requirements for filing cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When a cassation appeal relies on a pending interpretation by the Plenary Section of the Supreme Court, the court must remand the case to a new role rather than deciding on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4412-2019 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell'avvocati:3 SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15893/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2019 n. 04412 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Gina Tralicci ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 15893 del 2018 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva notificato atto di precetto in uno a un'ordinanza di assegnazione ex art. 553, cod. proc. civ., a Intesa San Paolo, s.p.a., quale già terzo pignorato di un procedimento coattivo nei confronti di Poste Italiane, s.p.a.; - aveva, pertanto, introdotto ulteriore pignoramento presso terzi cui la società Intesa esecutata aveva reagito proponendo opposizione all'esecuzione, con la quale aveva dedotto l'intervenuta estinzione dell'obbligazione a mezzo di assegno circolare; - il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione come proposta, con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale che aveva invece riconosciuto dovuti, e non soddisfatti, gli interessi legali dopo il deposito del titolo esecutivo nonché, al contempo, ridotto per quanto di ragione le spese legali precettate; resiste con controricorso Intesa San Paolo, s.p.a.; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021;
Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 556, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, essendo intervenuto il pagamento dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in danno della s.p.a. Intesa, le spese di precetto erano dovute in relazione alla somma originariamente intimata, e non al residuo pari a quella riconosciuta dovuta dopo l'invio dell'assegno infine incassato;RG n 4412 del 2019 Cons. r Pa con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 1182, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull'errato computo della ritenuta di acconto, eccepito sia in primo che secondo grado;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 dei 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Roma, 27 gennaio 2022 Il Presidente Dott.ssa Anton t ima NPOSITATO IN