Cassation court dismisses appeal claiming lower fee scale for indeterminate value cases is legally impermissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice appealed an appellate order that increased legal fees for a case with indeterminate value using a lower fee bracket. The Ministry argued the judge was bound to apply the highest possible bracket, while the appellant contended the judge had discretion to choose a lower scale based on case complexity. The court rejected this claim, ruling that the statutory rule establishes a general presumption of the higher bracket but explicitly permits judges to apply a lower scale when specific case characteristics justify it, provided adequate reasoning is given.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, D.M. 55/2014; Art. 5, comma 6, D.M. 55/2014: The rule establishing a minimum value threshold for indeterminate value cases creates a general presumption but does not bind the judge to apply the highest fee bracket, allowing discretion to select a lower bracket when case complexity and object warrant it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12805-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MAIORANA ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avv. Marco Lanzilao, che lo rappresenta de difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma del 31 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2022 dal consigliere Giuseppe Tedesco.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 12805/2021 Numero sezionale 1573/2022 Numero di raccolta generale 10663/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza dalla Corte d’appello di Roma, con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta da professionista in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha aumentato l’importo liquidato dal giudice del procedimento.
Essa ha giustificato l’aumento in considerazione del valore indeterminabile della causa, facendo applicazione dello scaglione per le causa di valore superiore a € 26.000,00. La tesi, sostenuta dall’Amministrazione con l’unico motivo di ricorso, è che la Corte d’appello, riconosciuto che si trattava di causa di valore indeterminabile, si sia ritenuta vincolata a liquidare i compensi assumendo lo scaglione per le cause di valore da € 26.000,01 e € 52.000,00, mentre, in materia, non si potrebbe negare a priori il potere del giudice di liquidare in base allo scaglione inferiore.
Maiorana Roberto ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Nella decisione impugnata non ci sono affermazioni di principio circa l’esistenza di un vincolo per il giudice nella liquidazione dei compensi in tema di cause di valore indeterminabile, nel senso che non si potrebbe mai considerare lo scaglione inferiore rispetto a quello in concreto applicato. Invero, la Corte d’appello, nella liquidazione di un maggiore compenso, ha semplicemente fatto applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo il quale le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00.
In questo senso la decisione è linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «L'inciso di regola - contenuto nella disposizione - non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 12805/2021 Numero sezionale 1573/2022 Numero di raccolta generale 10663/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in € 26.000,00).
Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (come, ad es., nelle ipotesi in cui si controverta di immobili di modestissima entità, ma non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c.). Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra euro 5201,00-26000,00 (cfr., in motivazione, Cass. 29821/2019;
Cass. 11887/2019; in senso contrario Cass. 16671/2018). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) [...]» (Cass. n. 38466/2021). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Non sussistono i presupposti, ex art.13, comma 1-quater, d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 12805/2021 Numero sezionale 1573/2022 Numero di raccolta generale 10663/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00 e agli accessori di legge; non sussistono i presupposti, ex art.13, comma 1-quater, d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N