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Ordinanza — n. 10641/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Region's appeal, ruling prescription starts from notification date, not January following, for car tax payment orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10641/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Region of Abruzzo's appeal against a Regional Tax Commission decision regarding the prescription period for car taxes. The Region argued that the three-year prescription term should begin on January 1st of the following year, citing specific legislative provisions for tax assessments. The court rejected this, holding that for payment orders, the prescription period correctly starts from the date of notification itself, as the exceptional January start rule applies only to initial assessment notices.

Regesto Legislator

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Art. 5 D.L. n. 953/1982; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: The three-year prescription period for payment orders in car taxes begins on the date of notification, not January 1st of the following year, as the special start date applies solely to initial assessment notices.

Parole chiave

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prescription period start date car tax payment orders administrative tax prescription notification date rule Regional Tax Commission appeal decorrenza del termine termine di sospensione dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 5 D.L. n. 953 del 1982
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20425 del 2017
non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento» (Cass. n. 20425 del 2017).
Cass. S.U. n. 23397 del 2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12885-2020 proposto da: REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - VALLERIANI FILIPPO; - intimato - avverso la sentenza n. 865/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche relativa all'anno d'imposta 2011; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale, nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico; la regione Abruzzo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, così come modificato dall'art. 3 Ric. 2020 n. 12885 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- del D.L. non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento» (Cass. n. 20425 del 2017). Tale pronuncia, infatti, non afferma che il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere, per ogni atto interruttivo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo rispetto alla notifica dell'atto interruttivo, ma si limita semplicemente a richiamare l'art. 5 cit. per rilevare che, in materia di tasse automobilistiche, il termine prescrizionale è di soli tre anni, non potendosi prolungare a dieci anni in assenza di un titolo giudiziale, in conformità all'insegnamento della parimenti citata Cass.

S.U. n. n. 23397 del 2016, la quale pure non prende in esame il suddetto problema del dies a quo del termine prescrizionale di tre anni a seguito di un evento interruttivo. La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale, nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico - ha ritenuto Ric. 2020 n. 12885 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -3- che, nel caso di specie, avente ad oggetto una intimazione di pagamento, la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso. Infondato l'unico motivo di impugnazione, ne consegue che il ricorso va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della su9sistenza dei presupposti processuali per il versamento, 129._ da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~ate, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente Luci() Napolitano 'JP15 DEPOSITATO IN CANCE