Cassation court dismisses appeal due to procedural extinction from lack of resumption within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal extinguished because the respondent agency failed to resume proceedings by the December 31, 2020 deadline. The appellant had previously requested a suspension of the trial, which was granted, but the agency did not appear or act to continue the case. Consequently, the court applied the statutory rule that automatic extinction occurs if the case is not resumed within the specified timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018; If the respondent fails to resume proceedings within the statutory period following a suspension order, the judgment is automatically extinguished without further review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27500-2018 proposto da: MARGUTFI DINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FEDELE, (Studio Tributario e Societario), che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001); - intimata - avverso la sentenza n. 208/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 20/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2018 n. 27500 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 27500/2018 Fatti e Ragioni della decisione La CTR del Veneto, con sentenza nr 208/2018 ,decidendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Padova che aveva accolto il ricorso di Dina Margutti contro due avvisi di accertamento per operazioni inesistenti nonché per indebita deduzioni dei costi relativi all'anno 2006 e 2007 , accoglieva il gravame. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti della CTR chiedendo, fra l'altro, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita . Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.16867/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.3739912021
P.Q.M.
dichiara l'estinzione