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Ordinanza Interlocutoria — n. 10617/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new docket regarding speciality of procurator attachment under Art. 365 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new docket for potential referral to the Grand Chamber. The appellants argued that the lower court violated procedural rules by omitting a request for restitution of funds and by failing to properly attach the procurator to the appeal. The court decided to pause the proceedings to address specific questions of law concerning the formal requirements for attaching a procurator to a cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; The court must determine whether the attachment of a procurator at the end or margin of a petition satisfies the speciality requirement, and whether separate sheets or digital formats count as valid attachments.

Parole chiave

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speciality of procurator attachment of procurator Art. 365 c.p.c. Grand Chamber referral cassation procedure impugnabilità della decisione di rinvio istanza tardiva di restituzione dei termini restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
civ., poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in adempimento della decisione di primo grado, svolta nel corso del giudizio di appello; con il secondo motivo si prospetta, per le medesime ragioni, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n.
Art. 380 bis c.p.c.
civ.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 365 c.p.c.
a) se sia sufficiente a soddisfare il requisito di specialità prescritto dall'art. 365, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
civ.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che è necessario rinviare a nuovo ruolo il processo in relazione alla rimessione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, pronunciata da Cass., 02/03/2022, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 02/03/2022, n. 6946
civ.; Rilevato che è necessario rinviare a nuovo ruolo il processo in relazione alla rimessione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, pronunciata da Cass., 02/03/2022, n. 6946, sulle seguenti questioni, di contrasto e di massima di particolare importanza:
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5159-2021 proposto da: S.I. & T. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE TORTORIELLO, ANTONIO MASTURZI; - ricorrenti - Contro POLI ANNA, VASTARELLI PAOLA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ERICH GRIMALDI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5101/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 05159 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che la SI&T s.r.l. propone ricorso, basato su due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 5101 del 2020 del Tribunale di Napoli, con cui è stato accolto il proprio appello avverso la decisione del Giudice di Pace che, viceversa, aveva condannato la deducente al risarcimento dei danni da inadempimento in servizi turistici in favore di Anna Poli e Paola Vastarelli; espone che la domanda delle originarie attrici era stata rigettata per ritenuto difetto di legittimazione passiva, ma non erano state restituite le somme versate in adempimento della decisione di prime cure; resiste con controricorso Anna Poli;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in adempimento della decisione di primo grado, svolta nel corso del giudizio di appello; con il secondo motivo si prospetta, per le medesime ragioni, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che è necessario rinviare a nuovo ruolo il processo in relazione alla rimessione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, pronunciata da Cass., 02/03/2022, n. 6946, sulle seguenti questioni, di contrasto e di massima di particolare importanza:

a) se sia sufficiente a soddisfare il requisito di specialità prescritto dall'art. 365, cod. proc. civ., l'apposizione della procura in calce o a margine del ricorso, indipendentemente dal suo contenuto e sempreché il testo non sia inequivocabilmente incompatibile con la presunzione di riferibilità al giudizio a cui accede;

b) se debbano essere equiparate, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365, cod. proc. civ., tutte le ipotesi di "collocazione topografica" della procura e, cioè, sia i casi in cui la stessa è apposta a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia quelli in cui la procura è redatta su un foglio separato oppure su un altro supporto autonomo congiunto al ricorso stesso (o materialmente o mediante modalità informatiche o, comunque, secondo la vigente disciplina, anche regolamentare, in tema di atti telematici);

c) in quali casi, eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, il contenuto testuale della procura debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365, cod. proc. civ., e, quindi, non riferibile al giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2022. Il Presidente Dott. Francesco Maria Ciri