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Ordinanza Interlocutoria — n. 10615/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new term pending Supreme Court ruling on defense power scope.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10615/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new term. The lower court had issued conflicting rulings regarding whether a defense power attached to a petition's margin or footer satisfied the requirement of speciality under Article 365 of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court determined that this significant jurisprudential divergence necessitated a referral to the Grand Chamber for a definitive interpretation before the case could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; The Court of Cassation must refer a case to the Grand Chamber when conflicting precedents exist regarding the scope of the defense power requirement in cassation proceedings.

Parole chiave

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defense power speciality cassation procedure jurisprudential divergence Grand Chamber referral procurazione difensiva motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni contraddittorie di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U.
art. 365 c.p
02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4166-2020 proposto da: PERRONE ANTONELLA ANNA MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro PARISE FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTINO ORLANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE GIGLIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: con le ordinanze interlocutorie relative ai ricorsi RG nn. 8149 e 20381 del 20191 pubblicate - nelle more della redazione della presente 0.1. - con i nn. 6946 e 6947 del 2022, sono stati trasmessi gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione, alle Sezioni Unite, stante le difformità tra gli orientamenti giurisprudenziali esaminati nelle 0.1. menzionate e in considerazione della evidente rilevanza di massima, della questione relativa alla specialità della procura nel giudizio di cassazione ed in particolare perché: 1.

«a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico";

2. b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;

3. c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della Ric. 2020 n. 04166 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio, con riferimento alla procura rilasciata dalla parte contro ricorrente; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. Il Presidente J~J' DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, / („1 i 2.