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Ordinanza Interlocutoria — n. 10614/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new term pending Supreme Court ruling on defense power location rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10614/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand to a new term due to significant jurisprudential divergences regarding the location of the defense power in cassation proceedings. The parties argued over whether a defense power attached to a petition via a specific topographic criterion or content suffices for procedural validity. The court decided to pause the case to await a definitive ruling from the Supreme Court on this critical legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 365-bis c.p.c.: The Court remands the case to a new term to resolve divergent interpretations regarding whether the location of the defense power in cassation proceedings must be based on content or merely topographic criteria.

Parole chiave

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defense power location cassation procedure topographic criterion jurisprudential divergence remand to new term Supreme Court review procedural validity impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U.
Art. 365-bis c.p.c.
02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U.
art. 365 c.p
02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28754-2019 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI ACQUA DONZELLA N. 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BIHOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la KARNAK SPA, a sua volta incorporante la TITANEDI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio dell'avvocato MARCO CROCE, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5400/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: con le ordinanze interlocutorie relative ai ricorsi RG nn. 8149 e 20381 del 2019, pubblicate - nelle more della redazione della presente 0.1. - con i nn. 6946 e 6947 del 2022, sono stati trasmessi gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione, alle Sezioni Unite, stante le difformità tra gli orientamenti giurisprudenziali esaminati nelle 0.1. menzionate e in considerazione della evidente rilevanza di massima, della questione relativa alla specialità della procura nel giudizio di cassazione ed in particolare perché: 1.

«a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico";

2. b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;

3. c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della Ric. 2019 n. 28754 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. Il Presidente PMCELLEFV,A DEPOSINVOIPIC L og