Cassation Court remands case to new term regarding water damage compensation and litigation cost allocation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new term following a request for referral to the Supreme Court of Cassation. The appellant argued that the lower court incorrectly reduced damages for water infiltration and improperly allocated litigation costs despite the appellant's prior extrajudicial demands. The court decided to pause the proceedings to address the broader legal question raised by the Supreme Court's recent ruling on similar issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043, cod. civ.; Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Art. 91, 92, cod. proc. civ.: When a request for referral to the Supreme Court of Cassation is made regarding the interpretation of civil liability and cost allocation rules, the case must be remitted to a new term for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3120-2021 proposto da: CAFFIO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO CORSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO DI BONO; - ricorrente - contro ACQUEDOTTO LUCANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGENORE ZERI N. 8, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO FRESA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE FESTINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 709/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 03120 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Considerato che Michele Caffio ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 709 del 2020 del Tribunale di Potenza, esponendo che: aveva convenuto l'Acquedotto Lucano per ottenere il risarcimento dei danni a un immobile di sua proprietà, cagionati da infiltrazioni di acqua e liquami, provenienti dalla rete fognaria contigua; il convenuto non aveva contestato i fatti né la sua responsabilità, era intervenuto per rimuovere le infiltrazioni ma non aveva corrisposto il dovuto risarcimento, contestando l'eccessiva onerosità della richiesta; il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale che, per quanto ancora qui rileva, escludeva, ai fini della quantificazione, la possibilità di avvalersi del generico preventivo di spesa prodotto, e, tenuto conto della complessiva istruttoria, liquidava il danno secondo le risultanze della consulenza officiosa disposta, escluse, in particolare, quelle per mancato godimento della parte d'immobile coinvolta, in mancanza di prova di utilità patrimoniali perdute, dovendosi negare la risarcibilità di danni "in re ipsa"; il giudice di appello compensava poi le spese per soccombenza reciproca, riferita alla revisione del "quantum" infine preteso; resiste con controricorso l'Acquedotto Lucano;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato riducendo senza giustificazione la liquidazione come quantificata dal perito officioso, e non considerando che il danno da mancato godimento del cespite poteva ritenersi sussistente anche in base a presunzioni semplici, sicché, tenuto altresì conto del contegno della controparte che aveva sempre rifiutato di riconoscere le ragioni del deducente, la domanda avrebbe dovuto accogliersi per come formulata;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese di lite dei due gradi, sia in ragione della fondatezza della prima censura, sia, comunque, perché la domanda era stata quasi integralmente accolta, per tre quarti, e il deducente l'aveva proposta in giudizio solo dopo aver richiesto ripetutamente in via stragiudiziale e prima dell'introduzione del processo, il riconoscimento delle proprie ragioni;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione alla rimessione alle Sezioni Unite sollecitata da Cass., 17/01/2022, n. 1162;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso il 27 gennaio 2022