Cassation court remands case to public hearing regarding retroactive application of VPO fee regulations and administrative practice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal and remanded the case to a new public hearing. The lower court held that VPOs were entitled to fees for delegated activities based on a presumption of onerousness, rejecting the Ministry's claim of retroactive application. The court found the legal issues raised by the Ministry to have nomofilactic relevance, necessitating a fresh examination in public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 co. 2 D.Lgs. 273/1989; Art. 3 bis co. 1 lett. B d.l. n. 151/2008: When administrative practice consistently recognizes a right to compensation for delegated activities, the court may apply such regulations without strict adherence to retroactivity rules if the underlying principle of onerousness is established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30561-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro CERMARIA FRANCESCO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato YANO GIOVANNINI; - controricorrente - contro EQUITALIA CENTRO SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2239/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l' 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza dell'11/8/2020, ha rigettato l'appello del Ministero della Giustizia e, per l'effetto, ha confermato l'accoglimento dell'opposizione del dott. Francesco Cermaria, VPO in servizio presso la Procura della Repubblica di Ravenna, avverso una cartella esattoriale di C 3.292,06, relativa a somme percepite negli anni 2005 e 2006 per lo svolgimento di attività istituzionali svolte fuori udienza di cui il Ministero aveva intimato la restituzione sul presupposto che fossero indebite.
Accogliendo l'opposizione del Cermaria, i giudici del merito hanno ritenuto che, benché la normativa vigente ratione temporís prevedesse il compenso per le sole attività di udienza, in quanto soltanto una legge del 2008 aveva riconosciuto ai VPO l'indennità per lo svolgimento di attività diverse, quali quelle svolte dal Cermaria su delega del Procuratore Generale, in ogni caso, in ragione dell'art. 64 d.p.r. n. 115/2000, tutte le attività delegabili ai VPO dovevano intendersi onerose, con il conseguente diritto dell'istante a trattenere le somme richieste in restituzione dal Ministero.
Conseguentemente la Corte ha ritenuto che il diritto del Cermaria trovasse il proprio fondamento, non nell'applicazione retroattiva dell'art. 4 d.lgs. n. 273 del 1989, :. come modificato dall'art. 3 bis I. n. 186/2008, che ha riconosciuto ai VPO un'indennità giornaliera anche per le attività delegabili diverse dalla partecipazione alle udienze, ma in forza della presunzione di onerosità di tutte le attività effettivamente delegate, del tutto indipendentemente dalla esistenza o meno di una norma che prevedesse effettivamente il compenso. La soluzione della naturale onerosità delle prestazioni richieste ai VPO è stata, peraltro, sempre avallata dal Ministero della Giustizia, con circolari che hanno sempre riconosciuto il diritto al compenso, di guisa che la contraria posizione dell'Amministrazione nel caso di specie deve, secondo i giudici del merito, essere radicalmente disattesa.
2. Avverso la sentenza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Ha resistito il Cermaria con controricorso.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co. 2 D.Lgs. 273/1989 come sostituito dall'art. 3 bis co. 1 lett. B del d.l. n. 151 del 2008 convertito in I. n. 186 del 2008, dell'art. 11 prel. e dell'art. 1 prel. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il Ministero ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia consentito l'applicazione retroattiva della disposizione indicata in epigrafe, in spregio all'art. 11 disp. prel. c.c., travisando il ruolo essenzialmente onorario dell'attività svolta dai VPO, ed attribuendo rilevanza ad una prassi amministrativa certamente priva del valore di fonte del diritto. 1.1 Il Collegio ritiene che le questioni oggetto del ricorso abbiano rilevanza nomofilattica.
Si dispone pertanto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa alla trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassa