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Ordinanza Interlocutoria — n. 10609/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding liability of Region vs Park Authority for deer collision damages.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10609/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve the issue of which entity bears liability for damages caused by a deer collision. The lower court ruled that the Regional Park Authority, not the Region, was the proper defendant based on specific regional laws. The appellant argued this decision violated procedural rights and misapplied statutes regarding the delegation of management powers to the Park Authority.

Regesto Legislator

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Art. 101 co. 2 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation remands cases where the lower court decides on a new legal issue raised ex officio without granting parties the opportunity to submit written memorials, thereby violating the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

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legitimazione passiva decreto di rinvio diritto di difesa fauna selvatica parco nazionale responsabilità per incidente stradale incidente motociclistico responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 101 co. 2 c.p.c.
per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 5 L.R. n. 10 del 2003
Il Tribunale ha osservato che, essendosi il sinistro verificato nel perimetro del Parco Nazionale della Maiella, era l'Ente Gestore del Parco e non la Regione Abruzzo a dover rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici ivi stanziati ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 10 del 2003.
Art. 1 L.R. n. 10 del 2003
per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co.
Art. 1 L. n. 157 del 1992
per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co.
Art. 9 L. n. 157 del 1992
Art. 11 L. n. 394 del 1991
157 dell'H febbraio 1992 e dart. 11 L.
Art. 2043 c.c.
394 del 6 dicembre 1991 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., in relazione all'art.
Art. 2052 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18591-2020 proposto da: LUCIDO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO COLACITO; - ricorrente - Contro REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 741/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 18591 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che:

1. Mario Lucido convenne in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Pescara la Regione Abruzzo al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal suo veicolo a seguito di un impatto con un cervo. Si costituì in giudizio la Regione Abruzzo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che responsabile per i danni cagionati dalla fauna selvatica doveva ritenersi esclusivamente la Provincia, proprietaria della strada ove era avvenuto il sinistro, Il giudice di Pace di Pescara con sentenza n. 1541 del 12 dicembre 2016, in accoglimento della domanda attorea, condannò la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni in favore del Lucido.

Il Tribunale de l'Aquila con sentenza n. 741/2019 del 15 ottobre 2019 ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, ed ha accolto l'appello della Regione Abruzzo dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale ha osservato che, essendosi il sinistro verificato nel perimetro del Parco Nazionale della Maiella, era l'Ente Gestore del Parco e non la Regione Abruzzo a dover rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici ivi stanziati ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 10 del 2003.

3. Avverso tale pronuncia Mario Lucido propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c. Si duole della novità della questione trattata dal giudice in quanto la Regione Abruzzo, sia in primo che in secondo grado, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in favore della Provincia ai sensi della 1. 157 del 1992, senza fare alcun riferimento all'Ente Parco. Il giudice di merito, pertanto, richiamando l'art 5 della L.

R. 10 del 2003 e la conseguente legittimazione passiva dell'ente parco, avrebbe statuito su una questione rilevata d'ufficio senza tuttavia concedere alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie scritte, impendo loro l'esercizio del diritto di difesa. Osserva altresì che lo stesso Giudice aveva, in caso analogo, confermato la legittimazione passiva della Regione Abruzzo, non avendo l'Ente Parco della Maj ella mai adottato il regolamento previsto dall'art. 1 L. n. 394 del 6 dicembre 1991. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. n. 157 dell'H febbraio 1992 e dart. 11 L. n. 394 del 6 dicembre 1991 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che l'Ente Parco della Maiella fosse titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica.

Osserva in particolare che la Regione Abruzzo non aveva fornito alcuna prova di aver conferito il potere di gestione e controllo all'Ente Parco Nazionale della Maiella; che quest'ultimo non aveva adottato alcun regolamento ex art. 11 L. 394 del 1991; che alcuni commi dell'art. 1 L.R. 10 del 2003, i quali prevedevano il risarcimento o il concorso nel risarcimento dei danni per gli incidenti a veicoli e/o a persone nel territorio dei Parchi sono stati definitivamente abrogati con la L.R. 33 del 2005. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e 9 L. n. 157 dell'i 1 febbraio 1992 in combinato disposto con l'art, 2052 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essersi il Tribunale discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.5.

La Corte rinvia la causa all'Udienza Pubblica della Terza Sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa all'Udienza Pubblica della Terza Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema