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Ordinanza Interlocutoria — n. 10606/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding contract price reduction and mortgage inscription valuation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10606/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing after finding the appeal admissible but the grounds insufficient for a final ruling. The appellant argued that the lower court violated civil code provisions by failing to properly evaluate the economic impact of two mortgage inscriptions on the contract price. The court noted that while the appeal was valid, the specific legal hypotheses required for a definitive cassation judgment were not met based on the submitted arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 375, n. 1 e 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The court remits the case to public hearing when the appeal is admissible but the specific legal hypotheses for cassation are not fully established by the arguments presented.

Parole chiave

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contract price reduction mortgage inscription valuation cassation remittal economic impact assessment civil procedure law restituzione di fondo trasferimento della locazione retrocessione nell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2932 c.c.
CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta "violazione dell'art. 2932 c.c. in relazione all'art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello ha liquidato la questione della valutazione, ai fini della riduzione del prezzo, dell'incidenza economica del persistere dell'iscrizione sull'immobile di due ipoteche, meramente riaffermando l'obbligo della promittente venditrice di cancellare le due ipoteche.
Art. 375, n. 1 e 5 c.p.c.
Il Collegio, anche alla luce della memoria depositata dalla ricorrente, ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, nn.
Art. 380-bis c.p.c.
e pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
art. 2932 c.c
CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta "violazione dell'art. 2932 c.c.
art. 380-bis c.p
e pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
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Testo completo

-c.„COGOG ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4511-2021 proposto da: PARETI ORSOLA IDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO VITALIZI; - ricorrente - contro AURORA IMMOBILIARE SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1322/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Orsola Ida Pareti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 15 luglio 2020, n. 1322, che ha rigettato l'appello della ricorrente confermando la pronuncia di primo grado. Il Tribunale di Livorno aveva pronunciato ex art.2932 c.c. la conclusione tra le parti di un contratto di compravendita, dichiarando che l'effetto traslativo era subordinato al pagamento da parte dell'attrice Pareti del residuo prezzo. L'intimata Aurora Immobiliare s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta "violazione dell'art. 2932 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello ha liquidato la questione della valutazione, ai fini della riduzione del prezzo, dell'incidenza economica del persistere dell'iscrizione sull'immobile di due ipoteche, meramente riaffermando l'obbligo della promittente venditrice di cancellare le due ipoteche.

Il Collegio, anche alla luce della memoria depositata dalla ricorrente, ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, nn. 1 e 5 c.p.c. e pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il 1?residente Depcsttatz I rd C11190110erje (Loilenzo Orilia) (ki.(J1 ibtt LZ hAyvt2