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Ordinanza Interlocutoria — n. 10604/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax benefit eligibility and procedural correction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10604/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal and remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission erred by deeming them ineligible for a tax credit due to procedural delays in filing an integrative declaration. The court found the legal question regarding the taxpayer's right to the benefit under specific tax regulations to be of such importance that it required public deliberation rather than a summary decision. Consequently, the case was sent back to the docket for a full public hearing to address the substantive legal dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Art. 380-bis c.p.c., comma 3: When a legal issue raised in an appeal involves a question of significant relevance requiring a definitive interpretation of statutory provisions or case law, the collegium must order a remittal to public hearing.

Parole chiave

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tax benefit eligibility procedural correction declarative integrative tax credit loss remittal to public hearing significant legal issue fiscal advantage deduzione delle perdite

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod.
Art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, Ric.
Art. 12, preleggi cod. civ.
Art. 38, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1988
322 del 1998 ovvero istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R.
Art. 84, d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 10, legge n. 212 del 2000
Art. 6, comma da 13 a 19, legge n. 388 del 2000
212 del 2000, nonché dell'art. 6, comma da 13 a 19, della legge n.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29290-2020 proposto da: OSMAP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO IACOBUCCI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 256/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per IRES relativa al periodo di imposta 2012, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto le "perdite scomputabili" non trovavano corrispondenza con quanto dichiarato dalla società nell'anno precedente in merito ad una agevolazione fiscale relativa ad un impianto installato fotovoltaico integrato alla copertura di un capannone; La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Ufficio ha proceduto ad un controllo automatizzato della dichiarazione legittimo in quanto effettuato sul rilievo della mancata consequenzialità dei dati (perdite scomputabili) tra una dichiarazione e l'altra: tale discrepanza non è emendabile attraverso una riliquidazione della dichiarazione per correzione di errori in quanto, pur in presenza di una scarsa linearità della normativa, la detassazione ambientale costituiva un beneficio fiscale soggetto, per poter essere applicato, ad una precisa richiesta da parte del beneficiario da esplicarsi nella dichiarazione fiscale e quando l'incertezza normativa è venuta meno con l'approvazione del D.M. 5 luglio 2012, la parte contribuente è rimasta inerte, pur potendo presentare la dichiarazione Ric. 2020 n. 29290 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- integrativa relativa all'anno 2010 (anno in cui era stato realizzato l'investimento ambientale) e solo nel 2013 ha proceduto alla riliquidazione interna, relativa, per di più, all'anno 2011. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita tempestivamente con controricorso, si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi cod. civ., 38 d.P.R. n. 602 del 1973, 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1988, 84 del d.P.R. n. 917 del 1986, 10 della legge n. 212 del 2000, nonché dell'art. 6, comma da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la contribuente, avendo seguito una modalità di correzione della denuncia dei redditi non conforme a quella dettata in materia (presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 comma 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998 ovvero istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973) sarebbe decaduta dal diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale: infatti non si rilevano gli elementi tipici dell'atto negoziale nella scelta a suo tempo compiuta dalla contribuente di non avvalersi della detassazione stante l'incertezza normativa.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, Ric. 2020 n. 29290 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 I