Cassation remits case to public hearing due to pending constitutional challenge on tax refund reduction rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The Regional Tax Commission had ordered the tax agency to pay full tax refunds after a lower court found the agency's partial payment insufficient to satisfy a prior binding judgment. The tax agency appealed, arguing that legislative amendments legally reduced eligible refunds by 50% when requested amounts exceeded allocated funds. The court suspended the proceedings because a constitutional challenge to the specific refund reduction article is currently pending before the Constitutional Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: When a constitutional challenge to a statutory provision is pending before the Constitutional Court, the ordinary court must suspend the proceedings and remit the case to a public hearing to await the constitutional ruling.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27741-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SILVANI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PINAMONTI; controricorrente - avverso la sentenza n. 487/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4862 depositata in segreteria il 23 novembre 2015 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, passata in cosa giudicata, con la quale - a conferma della sentenza di primo grado - era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che effettivamente non può dirsi che l'Agenzia delle entrate abbia ottemperato alla suindicata sentenza n. 4862 depositata in segreteria il 23 novembre 2015 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per effetto del pagamento di una somma pari solo al 50% di quanto dovuto e non vi è alcuna prova del fatto che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate in via amministrativa ecceda la somma stanziata. La Commissione Tributaria Regionale pertanto afferma che l'Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità Ric. 2020 n. 27741 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 nonché dell'art. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 111 Cost. in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto.
Il Collegio reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 lu glio del 2021.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022. Il Pr,Tsidente DepC,Sdeiia rt