Cassation court dismisses appeal and remands case to Fifth Section due to lack of admissibility grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision. The authority argued that the taxpayer's late submission of renovation cost documentation violated statutory requirements for deductions. The court rejected the appeal because the specific grounds for cassation were not met and the case was already pending in another section for identical issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 6 D.I. 70/2001: The Court of Cassation must dismiss an appeal if the statutory requirements for admissibility are not met or if the case is already pending in another section for identical questions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10697-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro DAL PONT ANNA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TREVISO 31, presso lo studio dell'avvocato MARCO SAPONARA, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5420/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 10697 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle Entrate notificava, in data 17.10.2016, a Anna Paola Dal Pont una cartella di pagamento relativa a maggior Irpef per l'anno 2012 a seguito di disconoscimento quali oneri deducibili delle quote annuali dei costi sostenuti dalla contribuente per ristrutturazione immobiliare ex 1.27 dicembre 1997, n.449. Il disconoscimento era basato su ciò che, in riferimento ai lavori iniziati il 30 giugno 2003 e terminati nel 2006, la contribuente non aveva rispettato il disposto del decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n.41 (Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia), art. 1, lettera a) (secondo cui, ai fini dell'avvalimento della detrazione, "il contribuente è tenuto a "a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori"), così determinando l'applicazione dell'art.4 del medesimo d.m. n.41 del 1998 ("La detrazione non è riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2 ...");
2. la contribuente impugnava la cartella innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e questa accoglieva il ricorso;
3. la decisione della CTP era confermata dalla CTR della Lombardia con la seguente motivazione: la contribuente non aveva omesso di trasmettere al centro di servizio delle imposte la prevista comunicazione ma aveva trasmesso detta comunicazione con ritardo -il 5 dicembre 2003- peraltro "limitato"; "il semplice ritardo nella trasmissione del documento non può comportare decadenza sia perché tale decadenza non è prevista dalla legge sia perché la fattispecie oggettiva si è comunque realizzata e sia infine perché una comminatoria di decadenza sarebbe in contrasto con la ratio del beneficio di incentivare le ristrutturazioni per dare impulso al settore edilizio"; la decadenza non può conseguire al mero ritardo perché "i termini sono perentori ovvero sollecitatori e nel caso di specie la perentorietà doveva essere esclusa in mancanza di qualsiasi elemento che consentisse di desumere la perentorietà del termine";
4. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.449/97, del d.m. 41/98 e dell'art. 6 del d.I.70/2001;
5. la contribuente resiste con controricorso; considerato che:
1. il Collegio, da un lato, ritiene non ricorrano i presupposti di cui all'art.375 c.p.c., dall'altro lato, rileva che pendono davanti alla Sezione Quinta, tra le stesse parti, per identica questione ancorché riferita a diverse annualità, altri tre procedimenti -rispettivamente iscritti con n. 1914/2017: 29141/2017 e 14403/2017;
2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione Quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta‘, 1-1 h : yt1 ,L; Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 feb