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Ordinanza Interlocutoria — n. 10600/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal and remands case for joint hearing with related litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10600/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding IRAP taxes. The agency argued for a new hearing based on three grounds, including a missing official signature and apparent lack of reasoning. The court rejected these specific grievances but ordered a joint hearing with a related case to ensure comprehensive resolution.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 42 D.P.R. 600/1973; The Court of Cassation may dismiss interlocutory appeals on procedural grounds while simultaneously ordering a joint hearing with connected proceedings to facilitate a unified judgment.

Parole chiave

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interlocutory appeal dismissal joint hearing order IRAP tax liability missing official signature apparent lack of reasoning ricupero d'imposta imposta indiretta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO che il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo, tale essendo l'indicazione del nominativo del funzionario incaricato alla sottoscrizione dell'atto impositivo; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente; che con il terzo motivo si profila censura ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
per motivazione apparente; che con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art.
Art. 2697 c.c.
600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in tema di delega di firma o di funzioni;
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art.
art. 2697 c.c
600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in tema di delega di firma o di funzioni;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27257-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ARGENZIANO ASSICURAZIONI DI ARGENZANO ANTONIO & C.S.A.S., ARGENZIANO ANTONIO, SEIGI DI LA PORTA TIZIANA E C. SAS, LA PORTA TIZIANA, ARGENZIANO GIANLUCA, ARGENZIANO NICOLA, ARGF,NZIANO LORENZO, DE VITO ROSA; - intimati - k 1C n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

TRIBUTI ALTRI Dott. LUCIO NAPOLITANO - Presidente - Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere - Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI - Rel. Consigliere - Ud. 09/02/2022 - CC Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere - R.G.N. 27257/2020 CL,a_L G MARIA GIULIA PUTATURO Dott. - Consigliere - Rep. DONATI VISCIDO DI NOCERA ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27257-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro ARGENZIANO ASSICURAZIONI DI ARGENZANO ANTONIO & C.S.A.S., ARGENZIANO ANTONIO, SEIGI DI LA PORTA TIZIANA E C.

SAS, LA PORTA TIZIANA, ARGENZIANO GIANLUCA, ARGENZIANO NICOLA, ARGENZIANO LORENZO, DE VITO ROSA; - intimati - avverso la sentenza n. 688/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACAN ZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania - Salerno che ha confermato la pronuncia della C1P di Avellino, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di IRAP; che le parti contribuenti sono rimaste intimate;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo, tale essendo l'indicazione del nominativo del funzionario incaricato alla sottoscrizione dell'atto impositivo; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente; che con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in tema di delega di firma o di funzioni;

Che è segnalato un giudizio collegato (r.g. n. 3841/20), donde è opportuno il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso