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Ordinanza Interlocutoria — n. 10598/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for file acquisition due to missing counterclaim and unclear procedural posture.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by remanding the case to the lower court for the acquisition of the merits file. SOGET SPA challenged a regional tax commission decision awarding litigation costs to the taxpayer, who had won after voluntary annulment of payment orders. The court found the procedural record incomplete because the opposing party failed to appear and a counterclaim was filed by a non-participant, necessitating further investigation before ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 17 bis del d.lgs. n.546/1992; Art. 366 c.p.c.: When a cassation appeal lacks sufficient procedural clarity or essential documents, the court must remand the case for the acquisition of the merits file rather than deciding on the merits.

Parole chiave

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procedural remand acquisition of file tax litigation costs voluntary annulment missing counterclaim mediation procedure procedural posture corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 17 bis del d.lgs. n.546/1992
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Testo completo

la seguente ORDINANZA i I.) ERLO CL) R'k sul ricorso 467-2020 proposto da: SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO; - ricorrente - Contro TORRELLI COSTANZA; - intimata - avverso la sentenza n. 429/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La SOGET spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Torrelli Costanza, impugnando la sentenza della CTR Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 bis del d.lgs. n.546/1992.

La parte intimata non si è costituita con controricorso. Ha depositato controricorso Torrelli Angelo Antonio che non risulta essere parte del presente procedimento. La ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ritiene necessaria l'acquisizione del fascicolo di merito e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di provvedere all'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso il 16.12.2021 in Roma. Il Presidente Depesitata xn, C ~Me zi, 04cy. ..,. ' RAL t Rt0 -1—A