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Ordinanza Interlocutoria — n. 10597/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court to acquire case file regarding tax dispute costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10597/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against a regional tax commission's decision awarding litigation costs to the taxpayer. The court found it necessary to acquire the full case file to properly assess the procedural history and cost allocation. Consequently, the case was remanded to a new docket for the lower court to proceed with the merits.

Regesto Legislator

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Art. 17 bis del d.lgs. n.546/1992; When a cassation appeal requires examination of the full case file regarding procedural costs in a tax mediation context, the court must remand the cause to a new docket for the lower court to acquire the file.

Parole chiave

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tax litigation costs mandatory mediation procedure remand to new docket acquisition of case file procedural costs allocation tax administrative appeal cassation interlocutory order sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 17 bis del d.lgs. n.546/1992
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA i 07 E p, 1-0 C() u A sul ricorso 466-2020 proposto da: SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO; - ricorrente - contro TORRELLI GIULIA; - intimata - avverso la sentenza n. 428/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La SOGET spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Torrelli Giulia, impugnando la sentenza della CTR Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 bis del d.lgs. n.546/1992.

La parte intimata non si è costituita con controricorso. Ha depositato controricorso Torrelli Angelo Antonio che non risulta essere parte del presente procedimento. Il Collegio ritiene necessaria l'acquisizione del fascicolo di merito e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di provvedere all'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso il 16.12.2021 in Roma. Il Presidente Qiepc,spiata r Carte*,'.`et t, tu 0,90, .040t,i) I.R elf.D0