Court dismisses appeal on jurisdiction grounds, ruling ordinary court handles mere negligence, not specialized water management acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible regarding jurisdiction, overturning the lower court's decision to dismiss it. The plaintiffs argued that the collapse of a retaining wall caused by floodwaters resulting from private obstruction of a stream constituted a specialized administrative act requiring expert jurisdiction. The court rejected this, distinguishing between specialized water governance acts and ordinary negligence or concurrent causes like extreme rainfall, thereby affirming the ordinary court's competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; While specialized tribunals handle damages from exclusive public water management acts, ordinary courts retain jurisdiction for damages arising from mere negligence or concurrent natural causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 7263-2021 proposto da: CICINELLI ISIDORO, CICINELLI MARIANO, CICINELLI ELVIRA, in proprio e nella qualità di eredi di Agnoni Secondina, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA AMEDEO MELEGARI; - ricorrenti- contro CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO;
COMUNE DI CORI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO BIANCHI; PORCARI CLAUDIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MANUELA BIANCHI; - resistenti - nonché contro AIG EUROPE LIMITED; GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA; - intimate - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 304/2021 del TRIBUNALE di LATINA, depositata 1'11/02/2021 (indicata nell'intestazione anche come ordinanza); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO VITIELLO, il quale, letto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso. Considerato che: Isidoro Cicinelli, Mariano Cicinelli e Elvira Cicinelli, in proprio e nella qualità di eredi di Secondina Agnoni, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, il Comune di Cori, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e il geom. Claudio Porcari, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Cori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data 21 maggio 2008, in cui aveva riportato gravi lesioni personali la loro dante causa, Secondina Agnoni, poi deceduta in data 28 giugno 2014; esposero gli attori che l'Agnoni era stata nell'occorso travolta dal crollo di un muro di contenimento posto a delimitazione di un fondo di sua proprietà, franato a causa dell'esondazione di un Ric. 2021 n. 07263 sez.
M3 - ud. 30-11-2021 -2- torrente denominato "Fosso della Pezza", il cui alveo era stato ostruito - da parte di soggetti privati - con terreno di riporto in prossimità di un ponte posto lungo la via Gramsci, nel Comune di Cori; precisarono che l'ostruzione dell'alveo del torrente, in concomitanza con il verificarsi di piogge di eccezionale intensità abbattutesi quel giorno sul territorio del Comune di Cori aveva provocato l'esondazione delle acque che, riversatesi a valle in maggiore quantità, avevano trovato ostruito l'alveo del torrente in prossimità dell'abitato di Cori e di via Gramsci; dedussero che l'ostruzione del torrente era stata più volte segnalata al Comune di Cori e al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, i quali avevano però omesso ogni necessario intervento di ripristino dell'alveo naturale del torrente; si costituirono i convenuti contestando la domanda; in particolare il Comune di Cori e il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino chiesero, ed ottennero, di chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione per la responsabilità civile, Aig Europe Limited e Groupama Assicurazioni S.p.a., ed eccepirono l'incompetenza funzionale del giudice adito per essere, a loro avviso competente, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma; analoga eccezione proposero le società assicuratrici chiamate in causa; il Tribunale di Latina con sentenza n.304/2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021, indicata nell'intestazione anche come ordinanza, ha dichiarato l'incompetenza per materia di quel giudice in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma e ha condannato la parte attrice alle spese; avverso tale provvedimento gli originari attori hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su due motivi; con distinti atti hanno svolto attività difensiva in questa sede il Comune di Cori, Claudio Porcari, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, chiedendo tutti il rigetto del proposto regolamento;
Ric. 2021 n. 07263 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; i ricorrenti e il Comune di Cori hanno depositato memoria; rilevato che: il ricorso è stato correttamente notificato, per Aig Europe Linnited, all'avv. Francesco Napolitano, difensore costituito dinanzi al Tribunale di Latina per detta parte, come risulta dall'intestazione dei verbali della causa NRG 375/2018 del 25 ottobre 2018 e del 22 settembre 2020, difensore indicato, per evidente mero lapsus calami, nell'intestazione del provvedimento impugnato in questa sede, come Domenico Napolitano; con il primo motivo, rubricato «Sulla corretta individuazione del Giudice competente: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 140 lett. E) del R.D. n. 1775/1933», i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato deducendo che il Tribunale di Latina, nel declinare la propria competenza, avrebbe richiamato risalente giurisprudenza di legittimità facendo generico riferimento alla manutenzione di opere pubbliche, senza far alcun cenno al caso di specie, pur avendo rilevato in premessa che la controversia all'esame origina dall'esondazione di un torrente e non dal malfunzionamento di un'opera idraulica; in particolare, i ricorrenti, riportandosi all'atto di citazione, deducono di non aver richiesto alcun accertamento in ordine all'attività della P.A. che possa implicare valutazioni in ordine alle scelte di quest'ultima circa la tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche ma di aver, invece, richiesto di accertare che l'evento è conseguenza di mera inerzia e/o incuria degli enti preposti al controllo del territorio, il che avrebbe costituito concausa dell'evento in questione, unitamente al verificarsi di eventi atmosferici di portata eccezionale; richiamano l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che da oltre dieci anni ritiene che, Ric. 2021 n. 07263 sez.
M3 - ud. 30-11-2021 -4- laddove l'evento non sia ricollegabile in maniera diretta ed esclusiva all'esecuzione, manutenzione o funzionamento di un'opera idraulica, ma si ricolleghi soltanto indirettamente ed occasionalmente al governo delle acque, quale concausa e per effetto di mera inerzia e/o incuria dell'amministrazione, la controversia che ne deriva appartiene alla competenza del Tribunale ordinario; in altri termini, ad avviso dei ricorrenti, la competenza del giudice specializzato si radicherebbe soltanto ove l'unica causa dell'evento sia riconducibile ad un agire della P.A. e, dunque, a scelte di governo del territorio e ad opere idrauliche che siano realizzate in conseguenza di tali scelte, dalla cui esecuzione, manutenzione o funzionamento sia derivato, quale unico fattore causale, il danno lamentato; in tutti gli altri casi in cui, come nel presente, il fatto si ricolleghi solo indirettamente ed occasionalmente al governo delle acque e del territorio, e a maggior ragione nel caso in cui l'inerzia o l'incuria della P.A. sia stata una concausa dell'evento, la competenza apparterrebbe al giudice ordinario, trattandosi di violazione delle norme generali di comune prudenza e di mera inerzia della P.A.; considerato che: il motivo è fondato; effettivamente con l'atto di citazione è stata dedotta la responsabilità del Comune di Cori, del responsabile dell'Ufficio tecnico di tale ente e del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino in relazione all'evento lesivo di cui si discute in causa «per la mancata vigilanza e manutenzione del Fosso della Pezza, nonostante da anni fosse stata segnalata agli enti stessi e al funzionario responsabile del settore l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi da parte di soggetti privati» (v. atto di citazione p. 3); alla stregua del più recente ma ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, spettano alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. Ric. 2021 n. 07263 sez.
M3 - ud. 30-11-2021 -5- e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (Cass., ord., n. 27207 del 27/11/2020;
Cass., ord., n. 22602 del 5/11/2015; Cass. n. 10128 del 18/05/2015); nel caso in esame, è evidente che la prospettazione attorea non riconduce la domanda nel paradigma di competenza specializzata delineato dalla giurisprudenza di questa Corte; non si tratta, infatti, di un'opera idraulica, bensì di un torrente (v. citazione p. 2) (sulla responsabilità della P.A. nel diverso caso di un acquedotto o comunque di un'opera idraulica, oltre agli arresti sopra citati, v. Cass., ord., n. 9742 del 10 maggio 2005, Cass., ord., n. 9800 del 21 maggio 2004 e Cass. n. 4454 del 28 marzo 2001), onde quel che si imputa ai convenuti è una mera incuria (v. sul punto Cass., n. 10128 del 18/05/2015, già cit., in cui si afferma, appunto, che, mentre è riservata al tribunale specializzato ogni controversia riguardante il risarcimento di «danni derivanti esclusivamente da atti della P.A. e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio», rientrano nella competenza del giudice ordinario «i giudizi per i danni derivanti da comportamenti» della Pubblica Amministrazione «che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria»; in senso conforme, la già citata Cass., ord., n. 22602 del 5 novembre 2015) ed altresì una concausa dell'evento dannoso - come correttamente hanno Ric. 2021 n. 07263 sez.
M3 - ud. 30-11-2021 -6- evidenziato i ricorrenti richiamando le «abbondanti piogge verificatesi il giorno 21 maggio 2008» (v. citazione p. 2 e ricorso p.
6) e non, dunque, la sua unica origine (sulla natura esclusiva in termini causali necessaria per generare la competenza del tribunale specializzato si richiamano ancora i due arresti appena citati); il secondo motivo, con il quale si denuncia, in relazione alla condanna dei ricorrenti alle spese statuita dal Tribunale, «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.», resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo; ritenuto che: alla luce delle considerazioni che precedono, vada accolto il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza, con assorbimento del secondo e che debba, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Latina, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge; le spese del presente seguano la soccombenza e vadano liquidate come in dispositivo; stante l'accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Latina e condanna i resistenti e le intimate, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ric. 2021 n. 07263 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -7- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data