Cassation court dismisses tax agency appeal, confirming lower court's rejection of appeal due to failed service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that declared an appeal inadmissible due to improper service of process. The agency argued the lower court ignored evidence of attempted service and the lawyer's change of address, but the court held the agency bears the burden to verify the lawyer's current address. Consequently, the court confirmed the lower court's ruling that the appeal was invalid because the agency failed to prove valid notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 1, d.lgs. 31/12/1992 n. 56; In tax proceedings, the notifying authority must independently verify the current address of a lawyer's office when service is made to a designated domicile, as the lawyer has no obligation to notify the authority of their address change.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24680-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente- contro PARISI ANTONINO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SAPIENZA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1707/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. / / / Ric. 2020 n. 24680 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello di essa ricorrente contro la decisione di accoglimento dell'originario ricorso proposto da Antonino Parisi avverso avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva ed Irap dell'anno 2005. La CTR ha affermato che l' Agenzia non aveva dato prova della notifica dell'appello essendosi limitata a produrre "solo l'elenco delle raccomandate inviate in data 12.3.2015 da cui si desume che sarebbe stata inviata raccomandata al Parisi presso il domicilio del legale senza però alcuna prova della effettiva notifica non essendovi in atti l'avviso di ricevimento".
La Ctr ha aggiunto che "peraltro, la raccomandata al Parisi sarebbe stata inviata al suo avvocato in quanto domiciliatario, seppure tale elezione [di domicilio] non sia evincibile dagli atti";
2. l'Agenzia lamenta "nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.pc.c. Per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 54 del d.lgs. 31,12,1992, n. 56". 2.1. Evidenzia che la CTR ha trascurato la memoria datata 8.4.2015 in cui essa ricorrente aveva riferito di avere notificato l'appello alla controparte presso l'avvocato Proto Maria, con studio in Catania, Via Perugia 10, risultante dal fascicolo processuale, con raccomandata A/R n.135207272748-0, di aver ricevuto avviso di mancata consegna con annotazione dell'agente notificatore a attestante che la destinataria si era "trasferita".
L'Agenzia riporta il testo della memoria e riproduce l'avviso di ricevimento con la ricordata attestazione depositati davanti alla CTR (p.4,5 e 6 del ricorso). 2.2.La ricorrente sottolinea inoltre che la CTR ha trascurato la procura speciale apposta a margine del ricorso di primo grado da cui risultava che il contribuente aveva nominato suo difensore "in ogni stato e grado del giudizio", l'avvocato Maria Proto ed aveva eletto domicilio "presso lo studio dell'avvocato Maria Proto in Catania, Via Perugia, 10". L'agenzia trascrive il testo della procura speciale. 2.3.
Conclude riportandosi ancora alla memoria datata 8.4.2015: "l'ufficio osserva che la notifica sia stata regolarmente eseguita ... l'art. 17 del d.lgs. 546/92 ... prevede che la variazione del domicilio eletto o della sede siano notificate alla segreteria della commissione ed alle parti costituite ... dagli atti non risulta adempiuto tale specifico obbligo. Pertanto il trasferimento di residenza del procuratore domiciliatario non essendo stato comunicato .. è improduttivo di effetti con la conseguente piena regolarità della notifica dell'appello eseguita nel domicilio risultante dagli atti processuali";
3. il contribuente si è costituito con controricorso nel quale contesta unicamente la conclusione della controparte. Il contribuente ha depositato memoria; considerato che:
1. riscontrati i fatti processuali che l'Agenzia lamenta essere stati trascurati dalla CTR (sopra punti 2.1. e 2.2.), non contestati dalla parte controricorrente, la questione vede sul se possa considerarsi valida la notifica dell'appello eseguita nel luogo dove il difensore domiciliatario del contribuente appellato non è più a sua volta domiciliato avendo trasferito lo studio altrove senza comunicare detto trasferimento alla controparte. Riguardo alla suddetta questione è stato affermato: "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo.
In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte" (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n.28712 del 30/11/2017). Ed è stato detto ancora: "Nel processo tributario, l'onere di notificare alle / controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d'indicare la sede dello studio di quest'ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l'onere di comunicare il cambiamento d'indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini" (Sez. 6 - 5, ordinanza n.13238 del 27/06/2016).
In base a questi principi è infondato l'assunto dell'Agenzia secondo cui sarebbe valida la notifica dell'appello eseguita nel luogo dal quale al momento della notifica il difensore domiciliatario del contribuente si era ormai trasferito, i.e. nel luogo in cui a quel momento il difensore domiciliatario non aveva più il proprio studio. L'Agenzia aveva l'onere di accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale fosse l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del relativo mutamento.
Per quanto precede la dichiarazione di inammissibilità dell'appello -come conseguenza del mancato perfezionamento del procedimento di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio- deve essere confermata;
4. il ricorso va rigettato;
5. le spese seguono la soccombenza. Vanno liquidate come in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
6. non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €9000,00,, oltre spese forfetarie, accessori ed € 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma nella camera