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Ordinanza — n. 10564/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax agency appeal, ruling administrative hearing not required for 'a tavolino' audits of non-harmonized taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10564/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Regional Tax Commission's decision annulling a tax assessment for failing to hold an administrative hearing. The tax agency argued this violated procedural rights, while the Commission contended that hearings are only mandatory for on-site inspections. The Court ruled that for 'a tavolino' audits based on submitted documents regarding non-harmonized taxes, no such hearing is required, thus allowing the agency's appeal but remanding the case for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 7 della I. n. 212 del 2000; Art. 32 d.P.R. 600/73; Art. 51 d.P.R. 633/1972; Art. 24 I. 7 gennaio 1929 n. 4: The administrative hearing requirement does not apply to 'a tavolino' tax audits of non-harmonized taxes, as the procedural contradiction principle does not extend to document-based inspections.

Parole chiave

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tax audit procedure administrative hearing requirement a tavolino assessment non-harmonized taxes procedural contradiction principle Italian tax law Cassazione Supreme Court decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 7 della I. n. 212 del 2000
Art. 32 del d.P.R. 600/73
Art. 51 d.P.R. 633/1972
Art. 24 della I. 7 gennaio 1929 n. 4

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10904-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro CATALANO NICOLA; - intimato - avverso la sentenza n. 5456/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 10904 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha annullato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate a Nicola Catalano al termine di una attività di controllo della posizione fiscale di quest'ultimo, condotta sulla scorta di documentazione dal medesimo fornita, in rettifica del reddito di impresa ai fini Irpef, Iva e Irap dell'anno 2009. La Ctr ha motivato l'annullamento sul rilievo per cui l'avviso era stato emesso senza che l'ufficio avesse comunicato al contribuente un "processo verbale di constatazione" al termine dell'attività accertativa e senza che avesse dato al contribuente medesimo un termine per far valere le proprie controdeduzioni;

2. l'Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.12 comma 7 della 1.212/2000, dell'art.32 del d.P.R. 600/73, dell'art.51 d.P.R. 633/1972 e dell'art.24 della I. 7 gennaio 1929, n.4";

3. il contribuente è rimasto intimato;

4. il ricorso è fondato. E' stato da questa Corte statuito che "In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente" (Cass.

Sez.6-5,Ordinanza n.24793 del 05/11/2020). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (Cass.

SU 24823/2015; conforme Cass. 20436/2021). Nel caso di specie si tratta di avviso che ha avuto ad oggetto, da un lato, tributi non armonizzati (Irpef ed Irap) per la cui determinazione "a tavolino", ossia presso gli uffici dell'amministrazione su base documentale, nessuna norma prevede l'obbligo di contraddittorio a pena di invalidità (v. Cass. SU 24823/2015) e, dall'altro lato, un tributo armonizzato (l'Iva) in riferimento alla determinazione del quale la mancata instaurazione del pur doveroso contraddittorio non può ritenersi causa d'invalidità dell'atto accertativo non avendo il contribuente -per quanto emerge dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata- allegato cosa avrebbe fatto valere in sede amministrativa ove il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato attivato;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame delle eccezioni sollevate dal contribuente e rimaste assorbite sia in primo che in secondo grado riguardo al merito dell'accertamento di maggior reddito;

5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consigli