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Ordinanza — n. 10502/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding false notification of tax assessment due to lack of false claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10502/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigi Troncone's appeal against the Regional Tax Commission's decision to confirm the rejection of his tax assessment revocation. Troncone argued that the tax office's notification was false and should have been contested in the appellate phase, but the court held that challenging the recipient's signature requires a separate false claim action. Consequently, the appeal was deemed unfounded because the specific legal remedy for alleged falsity was not properly invoked.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 2700 cod. civ.: A challenge to the validity of a recipient's signature on a service notice cannot be raised in a revocation proceeding unless a separate false claim (querela di falso) has been filed.

Parole chiave

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revocation proceeding false notification querela di falso tax assessment service of process notificazione viziata comunicazione fiscale omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 2700 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. III, 3014/1975
Cass. II, n. 19512/2020
III, 3014/1975, conf, da ultimo, Cass. II, n. 19512/2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20953-2020 proposto da: TRONCONE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SARTI, 4 presso lo studio CAPPONI & DI FALCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO DE FEO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 8673/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/11/2019;/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha respinto la revocazione della sentenza con cui la stessa CTR aveva confermato la pronuncia della CTP di Napoli, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica cartella; che la parte pubblica è rimasta intimata;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per non aver il giudice della revocazione accertato se vi fosse o meno la notifica al ricorrente dell'intervento dell'Ufficio, cioè il thema decidendum propostogli, ma per aver accettato la produzione dell'Ufficio di un avviso di notifica che il ricorrente ritiene falso e tale avrebbe contestato se ci si fosse trovati in giudizio di appello (e non di revocazione, com'era); che, per risalente giurisprudenza, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento della raccomandata non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art 2700 cod civ. (V 355/70, mass n 345275) (Così Cass.

III, 3014/1975, conf, da ultimo, Cass. II, n. 19512/2020). che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è ragione di pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti pubbliche; Ric. 2020 n. 20953 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovut