Cassation court allows appeal against tax tribunal's inadmissibility ruling due to new law suspending procedural deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court granted the Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Tribunal's decision declaring the appeal inadmissible for timeliness. The lower court had ruled the appeal untimely because it was filed after the original six-month deadline expired, despite a subsequent law suspending such deadlines for six months. The Court found the appeal timely because the suspension law entered into force before the appeal was filed, thereby validating the submission and overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017; Art. 327 c.p.c.; Art. 38 d.lgs. n. 546/1992: A procedural suspension law enacted before the filing of an appeal renders the appeal timely even if the original deadline had expired, provided the suspension period covers the delay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20945-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro BASSI DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CANTELLI, che lo rappresenta e difende; - COlittaliCOITellte - avverso la sentenza n. 334/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 11 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRA CAN ZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia Romagna che -dichiarando inammissibile per tardività l'appello erariale- ha confermato la pronuncia della CTP di Modena, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di accertamento analitico induttivo; che la parte contribuente è rimata intimata; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 11, comma nono, di. n. 50/2017, dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 38 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza per aver obliato che in pendenza del termine lungo per appellare è entrato in vigore il d.l. n. 50/2017 che ha sospeso per sei mesi i termini processuali relativi alle controversie tributarie definibili in forma agevolata secondo i criteri fissati con lo stesso decreto-legge; che la controversia in esame ha natura tributaria e non risultava definita alla data di entrata in vigore della prefata disposizione speciale, essendo depositata la sentenza di primo grado il 21 dicembre 2016, con termine semestrale in scadenza al 21 giugno 2017, prorogato ope legis fino al 21 dicembre 2017, donde era tempestivo l'appello dell'Ufficio portato a notifica il 18 settembre 2017;
Ric. 2020 n. 20945 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per L'Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.