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Ordinanza — n. 10500/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding retroactive application of 1990 earthquake tax refund limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10500/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision confirming a taxpayer's right to a 50% tax refund following the 1990 Sicily earthquake. The taxpayer argued that new resource limits and reduced refund percentages introduced by subsequent laws did not apply to pending cases, claiming the norms were not retroactive. The court ruled that the new administrative procedures and resource constraints constitute accepted law (jus receptum) and do not invalidate the taxpayer's established right to the refund, thus upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, L. n. 190/2014; Art. 16 octies, D.L. n. 91/2017: New administrative provisions regarding tax refunds for earthquake victims do not apply retroactively to pending judgments if they represent accepted law (jus receptum) and do not alter the substantive right already established.

Parole chiave

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tax refund retroactivity earthquake disaster relief jus receptum principle pending administrative litigation resource allocation limits Cassation tax procedure non-retroactive norms ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
per violazione dell'art. 1, comma 665, 1.
Art. 16 octies, D.L. n. 91/2017, converted by L. n. 123/2017
190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373
tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).
Cassazione VI-5 n. 941/2018
Cassazione VI-5 n. 9908/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20807-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ZARBANO SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 6817/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata 11 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Siracusa che ha confermato la pronuncia della CI? di Siracusa, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso imposte a seguito del sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990; che la parte contribuente è rimata intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto e non sia applicabile ai giudizi in corso, non essendo norma retroattiva; che il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la parte contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza; che, inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).

Il che rende complessivamente tuttora operanti Ric. 2020 n. 20807 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte (cfr. Cass. VI-5 n. 941/2018; 9908/2018); che a tali principi si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva di parte privata; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in