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Ordinanza — n. 10499/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax deduction deadlines in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10499/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision confirming a taxpayer's right to deduct sponsorship costs. The agency argued that the tax commission erred in not treating the bankruptcy filing as an urgent circumstance allowing for a deadline extension under the 2000 tax law. The court held that mere bankruptcy initiation does not automatically constitute urgency and that the lower court correctly balanced taxpayer guarantees against state revenue loss, rejecting the agency's claim that tax authority negligence alone justified deadline derogation.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The mere initiation of bankruptcy proceedings does not constitute an objective and unique cause of insolvency with risk of credit loss sufficient to justify derogating from the defense deadline, as the court must evaluate specific circumstances regarding the taxpayer's solvency and the state's revenue interest.

Parole chiave

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tax deduction deadlines bankruptcy proceedings urgent circumstances sponsorship costs tax authority negligence defense period extension Cassation review contratto di sponsoring

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000
600/1973, art. 12, comma settimo, 1.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
per violazione art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art.
Art. 2727 c.c.
212/2000, nonché art. 2727 e 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia ritenuto l'ammissione alla procedura preliminare al concordato preventivo non costituisca ex se motivo di urgenza per derogare al termine a difesa di cui all'art.
Art. 2697 c.c.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
per violazione art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 9424/2014
Cass. V, n. 9424/2014, VI-5 n.
Cass. VI-5 n. 8749/2018
Cass. V, n. 8892/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20784-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- METALBA SPA in concordato preventivo e in liquidazione , in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORIS TOSI; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1227/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della CTP di Belluno, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di sponsorizzazioni ed altri oneri non deducibili; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale condizionato; CONSIDERATO che il ricorso principale è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000, nonché art. 2727 e 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia ritenuto l'ammissione alla procedura preliminare al concordato preventivo non costituisca ex se motivo di urgenza per derogare al termine a difesa di cui all'art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000; che le particolari ragioni di urgenza, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l'accertamento Ric. 2020 n. 20784 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- ovvero abbiano reso - come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza - difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine (cfr. Cass. V, n. 9424/2014, VI-5 n. 8749/2018); che se la dichiarazione di fallimento è stata ritenuta causa univoca ed oggettiva di decozione con rischio di perdita del credito, nella sua proporzionalità o integrità, salvo il privilegio (Cass. V, n. 8892/2018), per contro, l'avvio delle prime fasi della procedura non costituiscono presunzione di decozione, ma rimettono al giudice la valutazione delle diverse circostanze con un giudizio di merito che può essere scrutinato avanti questa Corte suprema di legittimità solo ove trasbordi nell'omissione o apparenza di motivazione; che nel caso di specie, la CTR ha motivato autonomamente con rinvio per adesione criticamente vagliata alle argomentazioni di primo grado nel bilanciamento fra garanzie del contribuente e pregiudizio erariale; che il ricorso principale è dunque infondato e non merita accoglimento; che il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che Ric. 2020 n. 20784 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- liquida in C.settemilaottocento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c