Court dismisses tax appeal arguing retroactive invalidity of unconstitutional tax provision does not apply to pending proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying a tax refund. The taxpayer argued that the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding the 'Robin Tax' should have retroactive effect on pending proceedings. The court held that such declarations do not have retroactive force even for ongoing cases, as the principle of non-retroactivity applies to the proceedings themselves. Consequently, the lower court's refusal to grant the refund was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008; Corte Cost. n. 10/2015: A declaration of unconstitutionality with deferred effectiveness does not have retroactive force regarding pending proceedings, as the principle of non-retroactivity applies to the proceedings themselves.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20690-2020 proposto da: AP RETI GAS ROVIGO SRL , in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LIMITONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della crp di Rovigo, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di addizionale IRES nel settore energetico; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni e che altrettanto ha fatto la parte pubblica; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 11 e 136 Cost.; degli artt. 28 e 30 della 1. n. 87/1953, e dell'art.
11. cost. n. 1/1948, nella sostanza lamentando che il diniego di rimborso IRES (c.d. Robin Tax) sia stato negato ritenendo non retroattiva la sentenza Corte cost. n. 10/2015; che, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ric. 2020 n. 20690 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- (Corte Cost. 10/2015), le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (Cass., 32716/2018;
Cass., 20814/2020; Cass., 10735/2021; Cass., 18732/2021). Nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto la irretroattività della citata pronunzia di incostituzionalità rispetto alla data di pubblicazione; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2022 Ric. 2020 n. 20690 sez. MT - ud. 09-03-2022 O