Cassation court allows tax agency appeal, ruling unilateral bank withdrawal clauses invalidate medium-term loan tax benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision denying a loan tax incentive. The agency argued that a bank clause permitting immediate unilateral contract termination contradicted the statutory requirement for a fixed medium-term loan duration. The court held that such a withdrawal clause renders the loan's duration variable based on the bank's interest, thereby stripping the transaction of its essential medium-term nature required for the tax benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 d.P.R. n. 601/1973; The tax incentive for medium and long-term credit financing applies only if the contract establishes a fixed minimum duration, and a clause allowing unilateral withdrawal before eighteen months destroys the loan's temporal nature required by the law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15471-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA; - intimata - avverso la sentenza n. 271/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di liquidazione per il 2004 per le imposte e oneri accessori dovuti in dipendenza dell'iscrizione ipotecaria relativa al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che spetta l'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento a medio ed a lungo termine nel settore creditizio in relazione a una clausola che preveda che il totale o parziale inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti dal correntista produrrà la risoluzione di pieno diritto del contratto medesimo mentre non è applicabile la facoltà di recesso ad nutum in capo al finanziatore.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 e ss. del d.P.R. n. 601 del 1973, arttt. 1340, 1341 e 1384 cod. civ., 38 e 40 del d.lgs. n. 385 del 1993 in quanto la facoltà di recesso ad nutum della banca dal contratto di apertura di credito è incompatibile con l'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento a medio ed a lungo termine nel settore creditizio.
Ric. 2020 n. 15471 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, infatti: l'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento a medio ed a lungo termine nel settore creditizio opera anche ove il contratto preveda la facoltà dell'istituto erogante di recedere per giusta causa, anche prima della scadenza del termine di diciotto mesi contemplato da detta disposizione, poiché in detta ipotesi la cessazione anticipata del rapporto si correla a circostanze di fatto obiettivamente accertabili e sottoponibili a vaglio giudiziale che non implicano, pertanto, una degradazione della durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse della banca.
La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata al predetto principio laddove - affermando che spetta l'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento a medio ed a lungo termine nel settore creditizio in relazione a una clausola che preveda che il totale o parziale inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti dal correntista produrrà la risoluzione di pieno diritto del contratto medesimo mentre non è applicabile la facoltà di recesso ad nutum in capo al finanziatore - non ha dato sufficientemente conto di aver esaminato e approfondito il contratto concluso tra le parti: in particolare non è chiaro se il riferimento alla possibilità di recedere anche per un parziale inadempimento ad uno solo degli obblighi assunti dal correntista possa o meno, in ragione della sua ampiezza e genericità, costituire di fatto una clausola di recesso ad nutum dal contratto.
In effetti, l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, stabilisce che «le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, Ric. 2020 n. 15471 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17 [del d.P.R. n. 601 del 1973], sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative».
Secondo questa Corte, ciò che assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al citato art. 15, è l'assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dal successivo evolversi dalle vicende del rapporto, sicché la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l'azienda di credito avesse la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei diciotto mesi, priverebbe dall'origine il credito della sua natura temporale (medio lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse dell'azienda di credito (Cass. 24 maggio 2013, n. 12928;
Cass. 3 aprile 2002, n. 4792; Cass. n. 7649 del 2018). Ric. 2020 n. 15471 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- In effetti, qualora il contratto in questione contenesse realmente - come sostiene il ricorrente - delle clausole che consentano il recesso ad nutum, effettivamente quest'ultimo ben avrebbe ragione di lamentare un aggiramento del vincolo di legge della durata minima del finanziamento previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973, mentre, se all'esito di un giudizio completo di interpretazione complessiva del contratto dovesse invece emergere che siano concordemente dirette a presidiare il nucleo causale essenziale del contratto di finanziamento a medio- lungo termine (ossia, come nel caso di specie la previsione di una risoluzione del contratto in presenza di inadempimenti contrattuali) l'agevolazione spetterebbe (Cass. n. 7649 del 2018).
Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 f