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Ordinanza — n. 10494/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows consortium's appeal, ruling burden of proof shifts to taxpayer when a classification plan exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10494/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Consortium's appeal against a Regional Tax Commission decision, quashing the lower court's judgment. The lower court had dismissed the appeal because the Consortium failed to prove the taxpayer benefited from drainage works. The Court reversed this, establishing that when a classification plan exists, the burden of proof regarding the taxpayer's lack of benefit shifts to the taxpayer, not the Consortium. Consequently, the Regional Tax Commission's failure to consider the classification plan was deemed a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; In drainage contribution cases, if a classification plan exists, the burden of proving the taxpayer's lack of benefit from the works falls on the taxpayer, not the Consortium.

Parole chiave

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drainage contribution burden classification plan effect taxpayer benefit proof Cassation quashing administrative tax appeal consorzio diritto di ricorso delle associazioni obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 cod. civ.
in relazione all'art. 2697 cod. civ., sul presupposto degli artt.
Art. 860 cod. civ.
Art. 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933
Art. 115 e 116 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
in relazione all'art. 2697 cod. civ., sul presupposto degli artt.
artt. 860 cod. civ
civ., sul presupposto degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del R.D.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20359 del 2021
Cass. n. 23220 del 2014
20359 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 23220 del 2014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12632-2020 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO; - ricorrente - Contro AZIENDA AGRICOLA MARIANO CERASO SS; - Intimata - avverso la sentenza n. 102/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2016 e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello del Consorzio affermando che il Consorzio non ha fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente, la quale non ha tratto alcun vantaggio dalle opere del Consorzio. Avverso la suddetta sentenza il consorzio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il consorzio denuncia violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., sul presupposto degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933, 115 e 116 cod. proc. civ. in ordine alla prova del beneficio e sulla valutazione e sussistenza dello stesso, in quanto la sentenza impugnata erroneamente ritiene che il Consorzio non abbia fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente.

Il motivo è di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel Ric. 2020 n. 12632 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Cass. n. 20359 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 23220 del 2014).

La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il Consorzio non ha fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente, la quale non ha tratto alcun vantaggio dalle opere del Consorzio - non ha considerato che il consorzio di bonifica aveva allegato il piano di classifica (riportato anche nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), solo in assenza del quale grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 022. Il Pr sidente Marip M \ DEPOSITATO IN CANCELLERIA', . Z oggi. 1 MAR 2022 IL CANCELLIE