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Ordinanza — n. 10486/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to integrate necessary parties under Article 331 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10486/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rodolfo Casa's appeal against the Second Instance Court's decision to declare the appeal inadmissible. The appellant failed to integrate the necessary parties, specifically the insurance company RAS Assicurazioni S.p.A., despite a judicial order under Article 331 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court applied the principle of loss to the appellant, ordering him to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The failure to integrate the necessary parties in the second instance, even after a judicial order, renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to the loss of the proceedings.

Parole chiave

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integration of parties admissibility of appeal Code of Civil Procedure loss of proceedings necessary parties judicial order litigation costs contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Su gravame del Casa, la Corte di Appello di Napoli, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
331 c.p.c., l’appello è stato correttamente dichiarato inammissibile ed egli è risultato, quindi, integralmente soccombente nel rela- tivo grado di giudizio, con conseguente inevitabile applicazione dell’art. 91 c.p.c. a suo carico, ai fini della regolamentazione delle relative spese giudiziali.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 331 c.p
Su gravame del Casa, la Corte di Appello di Napoli, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
art. 91 c.p
331 c.p.c., l’appello è stato correttamente dichiarato inammissibile ed egli è risultato, quindi, integralmente soccombente nel rela- tivo grado di giudizio, con conseguente inevitabile applicazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 93 c.p
Dette spese, per quanto riguarda il controricorrente Procopio, vanno distratte in favore del difensore del controricorrente, avvocato Maria Rosaria Anna Conte Paone, che ha reso la prescritta di- chiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
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Testo completo

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23479 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da CASA Rodolfo (C.F.: CSA RLF 44E04 D784O) rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Sorge (C.F.: SRG MDA 55E01 F839O) e Alfredo Sorge (C.F.: SRG LRD 60P10 F839E) -ricorrente- nei confronti di PROCOPIO Francesco Saverio (C.F.: PRC FNC 51L06 M208R) rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Rosaria Anna Conte Paone (C.F.: CNT MRS 62R44 B990K) CONDOMINIO DI VICO MIRADOIS N. 4 IN NAPOLI (C.F.: 94152220631), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, Roberto Laudato rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Alessandro Ricciardi (C.F.:

RCC DLS 64M26 L259G) e Giovanni d’Alessandro (C.F.: DLS GNN 62H19 F839R) -controricorrenti- nonché DE ROXAS Stefania (C.F.: DRX SFN 66D59 F839N) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1902/2020, pubblicata in data 29 maggio 2020 (e che si as- sume notificata in data 3 giugno 2020); Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 data 9 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Rodolfo Casa ha agito in giudizio nei confronti di Stefania De Roxas, Francesco Saverio Procopio, nonché del condominio di vico Miradois n. 4 in Napoli, per ottenere il risarcimento dei danni causati ad un proprio immobile da infiltrazioni provenienti dalle proprietà sovrastanti.

La convenuta De Roxas ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, RAS Assicurazioni S.p.A.. Al suddetto giudizio è stato riunito altro giudizio promossa dalla De Roxas nei confronti del Casa e del condominio. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la materia del con- tendere in ordine ad una delle domande del Casa, ha ritenuto coperte da giudicato, inammissibili o infondate le altre domande proposte dal medesimo Casa e ha rigettato le domande propo- ste dalla De Roxas. Su gravame del Casa, la Corte di Appello di Napoli, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti di RAS Assicurazioni S.p.A., poiché nessuna delle parti vi aveva provveduto nel termine all’uopo fissato, ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado, in favore della De Roxas, del Procopio e del condominio.

Ricorre il Casa, sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi il Procopio ed il condominio di vico Miradois n.

4. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «avvenuta inte- grazione del contraddittorio error in procedendo».

Il ricorrente sostiene che avrebbe tempestivamente provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della società chiamata in causa e che il relativo atto «solo per un disguido telematico non risulta acquisito al procedimento». Il motivo è inammissibile. È sufficiente in proposito rilevare che – come è ovvio – la prova del regolare adempimento all’ordine di integrazione del con- traddittorio emesso dal giudice di appello avrebbe dovuto es- sere fornita a quest’ultimo e che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorrente neanche precisa se, in quale data ed in quale modalità avrebbe depositato agli atti del giu- dizio di secondo grado i relativi documenti.

2. Con il secondo motivo si denunzia «condanna alle spese vio- lazione di legge art. 91 cpc». Il ricorrente contesta il capo della decisione impugnata con il quale è stato condannato a pagare le spese del giudizio di se- condo grado, in conseguenza dell’inammissibilità del suo ap- pello. Deduce che l’omesso adempimento dell’ordine di integra- zione del contraddittorio emesso dal giudice di appello era im- putabile a tutte le parti, nega che sussistesse una situazione di soccombenza processuale a proprio carico e sostiene che di ciò avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della liquidazione delle spese, con la conseguenza che sarebbe da ritenere viziata la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui lo in- dica come il soggetto interessato a regolarizzare il contraddit- torio, in quanto unico appellante, cui era imputabile il vizio Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 determinatosi in occasione dell’instaurazione del giudizio di se-Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 condo grado.

Il motivo è manifestamente infondato. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, il Casa, quale appellante, aveva certamente l’onere di integrare il con- traddittorio nei confronti di tutti i legittimati necessari nel giu- dizio di secondo grado, al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione. Non avendovi regolarmente provveduto, neanche a seguito dell’ordine a tal fine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’appello è stato correttamente dichiarato inammissibile ed egli è risultato, quindi, integralmente soccombente nel rela- tivo grado di giudizio, con conseguente inevitabile applicazione dell’art. 91 c.p.c. a suo carico, ai fini della regolamentazione delle relative spese giudiziali.

3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dette spese, per quanto riguarda il controricorrente Procopio, vanno distratte in favore del difensore del controricorrente, avvocato Maria Rosaria Anna Conte Paone, che ha reso la prescritta di- chiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidandole, in favore di ciascun controricor- rente, in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distra-Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 zione in favore dell’avvocato Maria Rosaria Anna Conte Paone, per quanto riguarda il controricorrente Procopio.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente Adelaide AMENDOLA Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M