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Ordinanza Interlocutoria — n. 10442/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new role pending Constitutional Court ruling on spousal residence for IMU tax exemption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10442/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new role pending the Constitutional Court's decision on a related question of constitutionality. The taxpayer argued that the IMU tax exemption for a primary residence should apply even when spouses reside in different municipalities, citing constitutional rights. The Regional Tax Commission had previously rejected the exemption because the primary residence requires the taxpayer and their family nucleus to cohabit in the same property.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011: The Court remands the case to a new role pending the Constitutional Court's ruling on the constitutionality of the IMU exemption for spouses with separate residences.

Parole chiave

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IMU tax exemption spousal residence Constitutional Court primary residence remission to new role abitazione individuale abitazione familiare deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011
civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L.
Art. 3 Cost.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 della Seconda Sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27415-2020 proposto da: CECCHERINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato CARLO CICALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO RICCIONI; - ricorrente - contro ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO TASSO, FRANCO CARILE; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 109/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativi ad IMU per il 2012, il 2013 e il 2014 in quanto Andreani tributi s.r.I., in qualità di concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario, gli aveva negato l'agevolazione prevista per l'abitazione principale in quanto il suo nucleo familiare era residente in altro Comune (Roma); la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario affermando che per abitazione principale deve intendersi esclusivamente quella nella quale il contribuente dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare e pertanto il regime agevolato previsto per l'abitazione principale non può essere applicato quando manca, nel medesimo immobile, la coabitazione del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 Ric. 2020 n. 27415 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto l'agevolazione relativa all'IMU spetterebbe anche quando i coniugi risiedono in due Comuni diversi.

Considerato che la seconda sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell'IMU nella parte in cui esclude l'esonero dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n.

28. Così deciso nella camera di consiglio del 17 c3icembre 2021. Il Pr, sidente Mao; ro Mocci ! 13,-(À/\^ i 3