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Ordinanza Interlocutoria — n. 10437/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court regarding registration tax rate on penalty deposit in sales contract.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10437/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the absence of specific precedents supporting the tax rate argument. The tax authority argued a 3% rate applied to penalty deposits, while the lower court applied a 0.50% rate based on the deposit's conditional nature. Since no binding precedent existed to resolve the legal conflict, the case was remanded for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 9 tariffa parte prima all. TUR; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In the absence of specific precedents, a cassation appeal based on the violation of a tax provision is inadmissible and the case is remanded.

Parole chiave

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registration tax rate penalty deposit sales contract inadmissible appeal lack of precedent remand to lower court conditional payment trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 9 tariffa parte prima all. TUR
La CTR, aderendo alla tesi degli appellati, ha ritenuto che l'art. 9 della tariffa parte prima all.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
al TUR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi applicare alla somma versata dalla società promissaria acquirente a titolo di caparra penitenziale - pagata con bonifico bancario ed assoggettata a imposta di registro ex art.
Art. 1386 c.c.
L'Agenzia delle entrate ritiene che le somme versate a titolo di caparra penitenziale, ex art. 1386 c.c., rappresentando il corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso e non essendo enunciate nella nota di cui all'art.
Art. 6 tariffa all. TUR
3 c.p.c., dovendosi applicare alla somma versata dalla società promissaria acquirente a titolo di caparra penitenziale - pagata con bonifico bancario ed assoggettata a imposta di registro ex art. 6 tariffa all. TUR - l'imposta di registro nella diversa misura proporzionale del 3%.
Art. 37 c.p.c.
Rilevato che, in mancanza di precedenti specifici, non sussistono le condizioni di cui all'art. 37 c.p.c..
art. 1386 c.c
L'Agenzia delle entrate ritiene che le somme versate a titolo di caparra penitenziale, ex art. 1386 c.c., rappresentando il corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso e non essendo enunciate nella nota di cui all'art.
art. 37 c.p
Rilevato che, in mancanza di precedenti specifici, non sussistono le condizioni di cui all'art. 37 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 6558/2010
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Testo completo

e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11934-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro W&P CEMENTI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUA.' 1RO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato LUCA GAETANO SIGNORELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO CATTANEO;

CAUCHI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUA I 1RO FONTANE, 10, presso lo studio dell'avvocato LUCA GAETANO SIGNORELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO CATTANEO; - controricorrenti - contro BUZZI UNICEM SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1581/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 03/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Doti MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 11934 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 11934/2019 Agenzia delle entrate c/ C:auchi + 3 Ritenuto che:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2014 su, applicata nella misura del 3% in luogo dello 0,50%, sulla somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale inserita in un preliminare di compravendita, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR, aderendo alla tesi degli appellati, ha ritenuto che l'art. 9 della tariffa parte prima all. TUR prevede la tassazione nella misura indicata ove esista effettivamente una prestazione a contenuto patrimoniale (come in presenza di caparra confirmatoria), mentre nella fattispecie vi è la previsione di una somma che sarà riscossa solo ove venga esercitato dalla controparte il diritto di recesso, in relazione alla natura e funzione della caparra penitenziale (Cass. 6558/2010).

I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art.9 della tariffa all. al TUR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi applicare alla somma versata dalla società promissaria acquirente a titolo di caparra penitenziale - pagata con bonifico bancario ed assoggettata a imposta di registro ex art. 6 tariffa all. TUR - l'imposta di registro nella diversa misura proporzionale del 3%. L'Agenzia delle entrate ritiene che le somme versate a titolo di caparra penitenziale, ex art. 1386 c.c., rappresentando il corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso e non essendo enunciate nella nota di cui all'art. 10 della Tariffa parte prima all. TUR (che fa riferimento agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi contenuto patrimoniale) scontano l'imposta di registro nella misura del 3%. Rilevato che, in mancanza di precedenti specifici, non sussistono le condizioni di cui all'art. 37 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Roma, 15 dicembre 2021 Il Prdsidente Dott. Mauro 151iPOSWA ii