Court allows private professionals to sue municipalities for unjust enrichment when contracts are missing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal by former municipal officials against a lower court that dismissed their claim for unjust enrichment against the municipality. The officials argued they were personally liable for unpaid professional fees due to a lack of written contract, causing the municipality to be unjustly enriched. The court ruled that while private professionals cannot directly sue the municipality, they can exercise the action of unjust enrichment in a representative capacity to protect the administrator who was personally condemned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041 cod. civ.; Art. 2900 cod. civ.: When a local entity incurs obligations without a prior contract or accounting controls, the action for unjust enrichment is precluded against the entity by the private provider, but the administrator who was personally condemned may exercise this action against the entity to be indemnified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3116-2020 proposto da: CASTALDO GIUSEPPINA, SCIUTO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PADULO, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA CRISTINA POLITO, VINCENZO CASTALDO; - ricorrenti - contro COMUNE DI SANTA MARINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NAPPI che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro STOPPANI ANTONIO, MONTUORI EZIO, LEONE PASQUALE; - intimati - avverso la sentenza n. 112/2019 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata F11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: l'avvocato Antonio Stoppani convenne dinanzi al giudice di pace di Sapri Giuseppina Castaldo e Salvatore Sciuto, che erano stati rispettivamente sindaco e assessore del comune di Santa Marina, nonché Ezio Montuori e Pasquale Leone, che erano stati a loro volta componenti della giunta, chiedendone la condanna in solido al pagamento dei compensi professionali per un'attività svolta a favore del comune su incarico della giunta non seguito da convenzione scritta; i convenuti si costituirono svolgendo, in ipotesi, domanda di manleva o di arricchimento senza causa nei confronti del comune; il giudice di pace di Sapri, nella contumacia del comune, accolse la domanda principale e dichiarò inammissibile le domande di arricchimento; la sentenza fu impugnata dai soccombenti nei limiti del rigetto della loro domanda nei riguardi del comune;
Ric. 2020 n. 03116 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -2- il tribunale di Lagonegro ha respinto il gravame premettendo che l'azione di restituzione dell'indebito presuppone il rapporto causale diretto e immediato tra il depauperato e il beneficiato, oltre che la mancanza di giustificazione causale dello spostamento patrimoniale; ha ritenuto che nella specie difettasse l'impoverimento "ingiustificato" a carico degli appellanti, dal momento che questi erano stati condannati al pagamento delle spettanze dell'avv. Stoppani "proprio in applicazione di quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. 267/2000, e dunque in virtù di una precisa giustificazione causale derivante dalla legge"; la Castaldo e Sciuto hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi; il comune di Santa Marina ha resistito con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese.
Considerato che: I. - i ricorrenti, affidando il ricorso a due censure - (i) violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e (ii) violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. -, assumono che il tribunale abbia contraddittoriamente escluso il fondamento della loro domanda non considerandola nei suoi veri presupposti,\volta che essi erano stati condannati in luogo del comune, unico effettivo beneficiario della prestazione professionale; il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è manifestamente fondato; Ric. 2020 n. 03116 sez.
M1 - ud. 22-10-2021 -3- II. - il tribunale ha implicitamente riconosciuto, evocando l'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, che la prestazione dell'avv. Stoppani, per la quale era preteso il pagamento nei diretti confronti degli amministratori del comune di Santa Marina, era stata attuata senza l'osservanza del procedimento formale e contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale; in questi casi il privato - professionista o fornitore del servizio - si reputa in generale non legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà (v.
Cass. n. 30109-18, Cass.n. 28860-15); egli difatti è legittimato a esercitare l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dello stesso ente solo utendo iuribus dell' amministratore suo debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., con gli oneri probatori a ciò correlati (di recente Cass. n. 5665-21 nel solco di C. cost. n. 446- 95); III. - in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme cd. di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita; ma proprio per salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte costituzionale ha affermato Ric. 2020 n. 03116 sez.
M1 - ud. 22-10-2021 -4- che in linea generale ben sussistono in questi casi "in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito" (C. cost. n. 446-95); sia il detto principio correttivo, sia la circostanza che l'azione del privato possa essere svolta contro il comune in via surrogatoria di quella di arricchimento dell'amministratore stanno a dimostrare l'errore nel quale è caduto il tribunale di Lagonegro; esattamente al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso; lo può fare perché l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui (v.
Cass. n. 11036-18); la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore, espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo; cosicché si innesca in questo l'esigenza di tutela Ric. 2020 n. 03116 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -5- dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 cod. civ.;
IV. - l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al medesimo tribunale, che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame uniformandosi ai principi sopra esposti; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q. m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a rinvia al tribunale di Lagonegro anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio