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Ordinanza — n. 10427/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by tax authority for reiterating first-instance grounds under full devolutive appeal principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10427/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a first-instance decision, quashing the lower court's dismissal based on lack of specificity. The authority argued that reiterating first-instance grounds satisfied the requirement for specific appeal reasons under the full devolutive nature of the appeal. The court agreed, ruling that the administrative body need not present new arguments when seeking a full rehearing of the case merits.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 342 c.p.c.: In a full devolutive appeal, the requirement for specific grounds of appeal is satisfied when the appellant reiterates the reasons already presented in the first instance, as the appeal aims for a rehearing of the case merits rather than limited control of specific defects.

Parole chiave

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full devolutive appeal specificity of appeal grounds tax administrative appeal reiteration of first instance rehearing of case merits D.Lgs 546/1992 Corte di Cassazione revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
546 del 1992, ex art. 53, può sussistere anche quando l'amministrazione finanziaria si limiti a rimarcare le ragioni di lòndate7.za dell'atto opposto così come già esposte in primo grado, ovvero nello stesso atto opposto (Cass.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 342 c.p.c.
art. 360, comma 4, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3593 del 2017
Cass. n. 1200 del 2016
53, può sussistere anche quando l'amministrazione finanziaria si limiti a rimarcare le ragioni di lòndate7.za dell'atto opposto così come già esposte in primo grado, ovvero nello stesso atto opposto (Cass. n. 1200 del 2016;
Cass. n. 14908 del 2014
Cass. n. 14908 del 2014; Cass.
Cass. n. 3064 del 2012
Cass. n. 30525 del 2018
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Testo completo

ente ryl ORDINANZA sul ricorso 31691-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CALCAGNO SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 2870/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata 1'11/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/ 2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 31691 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 31691/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia con sentenza nr2870/2020 dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso proposto da Salvatore Calcagno nei riguardi dell'avviso di liquidazione nr 2010/1/471 emesso in rettifica del valore finale degli immobili trasferiti con atto pubblico. Il giudice di appello rilevava che l'appello proposto dall'Ufficio difettasse dei requisiti di specificità non contenendo l'esposizione delle ragioni per le quali invocava la riforma della decisione impugnata .

Avverso tale decisione l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non resiste il contribuente. Si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 53 del dlgs nr 546/1992 e dell'alt 342 c.p.c. in relazione all'ad 360,primo comma nr 4 c.p.c.per avere la CTR ritenuto carente l'atto di appello degli elementi strutturalmente necessari per poter conoscere le ragioni per le quali era stato proposto il gravame. Il motivo è fondato. Va condiviso l'indirizzo espresso da questa Corte, con la sentenza n. 3593 del 2017 secondo cui: "stante il carattere devolutivo pieno dell'appello, inteso quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito ed in rapporto ai motivi di impugnazione iniziale dell'atto - il requisito di specificità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, può sussistere anche quando l'amministrazione finanziaria si limiti a rimarcare le ragioni di lòndate7.za dell'atto opposto così come già esposte in primo grado, ovvero nello stesso atto opposto (Cass. n. 1200 del 2016;

Cass. n. 14908 del 2014; Cass. n. 3064 del 12 ed altre)". i Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Invero, che nella specie sia così avvenuto lo si desume dalla stessa pronuncia impugnata, nella quale, il giudice del gravame, illustrando la vicenda processuale, evidenzia come le ragioni di impugnazione siano state fondate sul contenuto dell'atto impositivo oggetto di censura in primo grado. Ne' può avere rilevanza alcuna, a tale proposito, che le ragioni di impugnazione siano state desunte dagli argomenti già valorizzati dalla sentenza di primo grado, atteso che la parte può certamente fondare le critiche sulle ragioni già illustrate al fine di asseverare la fondatezza della propria tesi, atteso il carattere devolutivo pieno, nel giudizio di secondo grado, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 30525 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale e', quindi, incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, per contrasto con i richiamati principi di diritto, avendo ritenuto di accogliere la deduzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, pur avendo l'Ufficio illustrato le critiche riepilogando le vicende oggetto di causa, denunciando come il giudice di primo grado avesse ritenuto illegittimo l'avviso per la mancata motivazione solo perché non erano stati allegati gli atti di trasferimento che costituivano gli elementi di comparazione alla base del provvedimento di rettifica Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Roma 8.3.2022 Il P