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Ordinanza — n. 10421/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to superseding administrative annulment and orders cessation of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10421/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following the tax authority's self-annulment of the disputed assessment notice. The appellant argued violations of tax and civil code provisions regarding property valuation, but the court noted the administrative act was voided before the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appellant's interest had vanished, terminating the litigation and assigning costs to the tax agency.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 67, para. 1, lett. b) Tuir: The Court of Cassation declares the subject matter of the dispute ceased when the administrative act under appeal is annulled by the authority in self-help, extinguishing the litigant's interest.

Parole chiave

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cessazione materia contendere annullamento autotutela sopravvenuto annullamento impugnazione avviso accertamento spese legittimità valore venale dell'immobile imposta sugli utili immobiliari compravendita immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 67, para. 1, lett. b) Tuir
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2645-bis c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11185-2020 proposto da: MARZORATI ALBERTO BRUNO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO ZAGA'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 217/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 11185 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 11185/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 217/2020 la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto da Alberto Bruno Marzorati avverso la sentenza della CTP di Milano con la quale era stato respinto il ricorso del contribuente relativo all'avviso di accertamento avente ad oggetto una plusvalenza pari ad C 282.312,35 con la liquidazione della maggiore imposta di C 64.392,00. Il Giudice di appello rilevava la fondatezza della pretesa impositiva originata dall'atto di vendita ritenendo che l'effettivo oggetto della compravendita non fossero gli immobili destinati alla demolizione ma le aree fabbricabili sottostanti con la sua capacità edificatoria.

Avverso tale decisione Alberto Bruno Marzorati propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli ad 67 primo comma lett b) Tuir e dell'art 2645 bis comma sesto in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Con il secondo si deduce la violazione degli art 2697, 2729 e 2645 -bis comma sesto c.c. e dell'art 67 comma I lett b) Tuir in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Con istanza del 9.11.2020 il ricorrente ha dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato ed ha chiesto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese.

Sul punto rileva la Corte che il sopravvenuto annullamento del provvedimento impugnato ha comportato il venir meno dell'interesse in capo al ricorrente e la conseguente cessazione della materia del contendere . Ne consegue che in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese della fase di legittimità vanno poste a carico dell'Agenzia essendo l'annullamento del provvedimento intervenuto nelle more del giudizio di appello

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ; condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 4.100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Roma 8.3.2022 Il Iresident ( do