Cassation court dismisses appeal on notification but allows second appeal on procedural costs due to flawed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's claim regarding the non-notification of payment orders but allowed the second ground concerning procedural costs. The Regional Tax Commission had rejected the taxpayer's incidental appeal without specific reasoning on why the lawyer's fees were below statutory minimums. The court found the lower court's motivation insufficient because it failed to explain how the new regulations applied or why the minimums were violated, violating constitutional requirements for reasoned decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 92 c.p.c.: When a judgment's motivation is merely apparent and fails to reveal the logical basis for the decision, the sentence is null and must be quashed for error in proceeding.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14120-2020 R.G. proposto da: MIGLIETTA Dario, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Domenico Cirillo, n. 15, presso lo studio dell'avv. Agnese CONDARELLI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 4975/03/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle di pagamento, che il ricorrente Dario Miglietta sosteneva non essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e quello incidentale proposto dal contribuente con riferimento alla statuizione sulle spese adottate dai giudici di primo grado e condannava l'appellante Agenzia al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali che liquidava «in euro mille, oltre oneri se dovuti».
2. Avverso la statuizione adottata dalla CTR sulle spese processuali, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l'intimata.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c. nonché l'inesistenza, inconferenza, illogicità ed erroneità della motivazione in ordine al rigetto dell'appello incidentale incentrato sulla liquidazione delle spese di primo grado.
2. Il motivo, là dove deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto dell'appello incidentale, è fondato e va accolto.
3. Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6A-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).
4. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).
5. Orbene, in tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello incidentale proposto dal contribuente con riferimento alla statuizione adotta dal giudice di primo grado sulle spese processuali, essendosi limitata ad affermare che l'appello incidentale andava respinto "per la genericità e carenza delle allegazioni concernenti l'attività svolta e l'asserita liquidazione sotto i minimi considerata la nuova normativa in materia", senza peraltro considerare che era compito del giudice accertare l'attività concretamente svolta in giudizio. Non ha neppure specificato quale fosse la "nuova" normativa applicabile al caso di specie e come ciò incidesse in concreto nella liquidazione che la parte assumeva essere stata fatta al di sotto dei minimi tariffari, che sono inderogabili.
6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 88, 91 e 92, secondo comma, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 2233, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 13 del d.l. 132 del 2014, del d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal d.m. 37 del 2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., 21 e 47 CDFUE nonché 6, 13 e 14 CEDU parametrati con l'art. 117 Cost.
7. Il motivo, incentrato sull'errata liquidazione delle spese del giudizio di appello, genericamente e complessivamente liquidate in euro mille per compensi, è fondato e va accolto.
8. Premesso che «In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv. 650096 - 01), nel caso in esame la CTR ha liquidato a titolo di spese processuali un importo determinato complessivamente per entrambi i gradi di giudizio ed in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense (applicabile nel caso di specie in quanto il contribuente era difeso in giudizio dall'avv. Agnese Condarelli), peraltro senza adottare alcuna motivazione sull'applicabilità di disposizioni che consentissero la riduzione delle tariffe, ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della I. n. 794 del 1942 (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01).
9. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa, la causa va rinviata alla CTR del Lazio che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del