Italian Supreme Court remands case to new term regarding defense power speciality interpretation by Uniting Sections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a remand to a new term to await a ruling from the Uniting Sections on the speciality of defense power in cassation proceedings. The court identified significant divergences in judicial interpretations regarding whether a defense power's validity depends on its content or merely its physical location within the appeal document. Consequently, the court decided to suspend the case until the Uniting Sections clarify the precise scope and requirements of such powers under Article 365 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; The speciality of the defense power in cassation proceedings requires a specific content and cannot be satisfied merely by its topographic placement within the appeal document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28691-2020 proposto da: G.A.B.A.C. SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA LUISA CAMPESE; - ricorrente - contro CAPRIN SEVERINO, quale titolare della ditta Costruzioni Edili Caprin Severino, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO VIERO, SIMONE VERONESE; - controricorrenti - et..k\ avverso la sentenza n. 2687/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: tra l'adunanza camerale e il deposito del presente provvedimento, con le ordinanze interlocutorie relative ai ricorsi RG nn. 8149 e 20381 del 2019, pubblicate con i nn. 6946 e 6947 del 2022, sono stati trasmessi gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione, alle Sezioni Unite, stante le difformità tra gli orientamenti giurisprudenziali esaminati nelle 0.1. menzionate e in considerazione della evidente rilevanza di massima, della questione relativa alla specialità della procura nel giudizio di cassazione ed in particolare perché: 1.
«a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico";
2. b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;
3. c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della Ric. 2020 n. 28691 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 marzo 2022, in seguito a riconvocazione. ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA o