Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 10418/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding admissibility of appeal under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10418/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the interlocutory order regarding the admissibility of the appeal, ruling that the case must be remanded to a public hearing. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the summary procedure instead of the standard six-month appeal period due to a notification defect. The court found no decisive evidence to overturn the lower court's procedural determination and ordered a new hearing to resolve the dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 615 cod. proc. civ.: The Court of Cassation remands the case to public hearing when the lower court's application of procedural rules regarding appeal deadlines and notification defects lacks decisive evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil procedure code appeal admissibility notification defect summary procedure remand to public hearing procedural deadline lower court error ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, avente portata pregiudiziale, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 327 cod., proc.
Art. 615 cod. proc. civ.
150/2011 e, perciò, dichiarato tardivo il ricorso, il quale, invece, doveva considerarsi tempestivo, applicandosi il rito di cui all'art. 615 cod. proc. civ., essendo stato l'appello notificato nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado.
Art. 7, d. 1gs. n. 150/2011
civ., per avere il Tribunale ritenuto applicabile l'art. 7, d. 1gs. n. 150/2011 e, perciò, dichiarato tardivo il ricorso, il quale, invece, doveva considerarsi tempestivo, applicandosi il rito di cui all'art.
art. 615 cod. proc. civ
150/2011 e, perciò, dichiarato tardivo il ricorso, il quale, invece, doveva considerarsi tempestivo, applicandosi il rito di cui all'art. 615 cod. proc. civ., essendo stato l'appello notificato nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12987-2021 proposto da: BARILLARO ANTONIO NXFALINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'URSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 15393/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta da Antonio Barillaro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e di Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avanzata dal medesimo, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., a cartella di pagamento, relativa a verbale di accertamento di violazione al cod. della str., deducendo l'omessa notifica del titolo presupposto; - l'insoddisfatto appellante ricorre sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e Roma Capitale resiste con controricorso Osserva 1.

Con il secondo motivo, avente portata pregiudiziale, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 327 cod., proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto applicabile l'art. 7, d. 1gs. n. 150/2011 e, perciò, dichiarato tardivo il ricorso, il quale, invece, doveva considerarsi tempestivo, applicandosi il rito di cui all'art. 615 cod. proc. civ., essendo stato l'appello notificato nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Ric. 2021 n. 12987 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- 2. Il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria in ordine al riportato motivo e, pertanto, dispone il rinvio del processo alla pubblica udienza;

P. Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2022. Il Presidente (Loren o Orilia) 1AA-9 )21 DEPOSITAI° M CA9CELLERIA ogg