Cassation remits case for public hearing due to pending constitutional challenge on tax refund cap limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The Agency of Revenue argued that tax refunds exceeding a 30 million euro cap should be reduced by 50%, while the taxpayer contended that judicially established rights cannot be limited by administrative caps. The court decided to remit the case because a constitutional challenge to the relevant article is currently pending before the Constitutional Court, requiring the matter to be heard publicly to address the constitutional issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 665 della legge n. 190 del 2014; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a constitutional challenge to the statutory provision limiting tax refunds is pending before the Constitutional Court, the case must be remitted for public hearing to examine the constitutional validity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5893-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro VENINATA SALVATRICE; - intimata - avverso la sentenza n. 5057/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1372/17/17 della Commissione Tributaria Regionale di Catania, depositata il 10 aprile 2017 e passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, da un lato rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% non essendovi alcun dato normativo che possa consentire di affermare che la cosa giudicata formatasi in sede giurisdizionale sia soggetta ai limiti quantitativi di rimborso fissati dal D.L. n. 91 del 2017 per la sola circostanza che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate in via amministrativa ecceda la somma stanziata di 30 milioni di euro e dall'altro lato, e conseguentemente, nominando un commissario ad acta.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora Ric. 2020 n. 05893 sez.
MT - ud. 09-02-2022 -2- l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. Il Collegio reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbrai 292.