Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 10414/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to re-evaluate procedural nullity regarding omitted incidental appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10414/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to formulate a new proposal addressing the taxpayer's counter-argument. The tax authority argued the lower court's decision was null due to failing to address an incidental appeal regarding the taxpayer's operational status and cost recovery. The court determined that the original proposal was insufficient because it did not fully consider the taxpayer's subsequent intervention. Consequently, the case was sent back for a fresh procedural proposal that incorporates all contested points.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; d.lgs. n. 546/1992: When a tax court decision omits consideration of an incidental appeal raising procedural nullity, the collegium must remand the case to formulate a new proposal that fully addresses the taxpayer's arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity incidental appeal tax assessment omitted argument remand for new proposal IRES tax operational status imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità del procedimento o della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt., 18, 21, 24 e 57 del d.lgs.
Art. 18 d.lgs. n. 546/1992
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Art. 24 d.lgs. n. 546/1992
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
art. 112 c.p
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità del procedimento o della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25254-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - ricorrente - contro MANTELLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO 'TRITANO, FABIO 'TRITANO; - controrícorrente - contro MANTELLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO IIRITANO, FABIO IIRITANO; - ricorrente successiva - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -con troricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 145/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per IRES relativamente all'anno d'imposta 2010 attinente all'emissione di fatture contestate dall'Ufficio come inesistenti; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermando che, oltre a quanto affermato in primo grado, ad assumere rilievo probatorio è per un verso l'assoluta inidoneità della Mediterranea costruzioni s.r.I., considerato il numero di dipendenti ed il valore delle immobilizzazioni materiali, a portare a compimento la costruzione del capannone industriale per cui sono state emesse le fatture in favore dell'appellante, che vanno dal Ric. 2020 n. 25254 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- 2006 al 2009 e per un altro verso la cointeressenza tra i due soggetti giuridici, posto che Mediterranea costruzioni s.r.l. ha sede nello stesso complesso dove hanno sede altre imprese del gruppo Mantella ed ha come soci i cognati di Mantella Salvatore. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità del procedimento o della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt., 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non ha dato conto dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio con il quale l'Ufficio impugnava la sentenza deella Commissione Tributaria Provinciale nella parte in cui afferma che non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere che nel 2010 la società contribuente fosse non operativa e conseguentemente annulla l'avviso di accertamento nella parte in cui recupera a tassazione dei costi quali quote di ammortamento per costi del personale.

Il Collegio ritiene la necessità di rinviare a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta che tenga conto anche del ricorso proposto dalla parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta. Così deciso nella camera di consiglio dell febbraio 2022. Fr Il r esidente MaLJQ Mocci MItitATA CUIR CANCEWERE EndeO PETTIP& Cikdi,