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Ordinanza Interlocutoria — n. 10413/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands customs tax case to lower court due to alleged illegal evidence acquisition violating criminal procedure safeguards.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10413/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court remanded the case to a new hearing to obtain the substantive file regarding a customs tax assessment based on allegedly illegal evidence. The taxpayer argued that customs officers violated criminal procedural guarantees by investigating potential crimes without proper safeguards, yet the lower courts dismissed this claim as irrelevant to purely fiscal matters. The Supreme Court agreed that the acquisition of evidence indicating a crime required strict adherence to criminal procedure rules, necessitating a new trial to address these procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: When fiscal investigations uncover indications of criminal offenses, the acquisition of evidence must strictly comply with criminal procedural safeguards; failure to observe these rights renders the evidence inadmissible and requires remand for a new trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
customs tax assessment criminal procedure safeguards illegal evidence acquisition procedural violation remand for new trial fiscal investigation indication of crime bolletta doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 62, comma 1, del d.lgs.
Art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 24 Cost
08-02-2022 -2- fini meramente fiscali, senza che ciò possa costituire violazione dell'art. 24 Cost.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen
3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23038-2020 proposto da: MARBEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 266, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI[ QUERCIA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO; - intimata - avverso la sentenza n. 237/28/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica dell'Agenzia delle dogane emanato in seguito ad un controllo a posteriori del certificato Form A esibito a corredo dell'importazioni di merci dal Bangladesh, Paese incluso nel regime speciale di esenzione: tale controllo aveva evidenziato la non veridicità e validità del predetto certificato Form A, come dichiarato dalla competente autorità del Bangladesh, con conseguente revoca dell'esenzione daziaria; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l'appello affermando che le indagini tributarie hanno carattere amministrativo e vanno distintamente considerate dalie indagini dirette all'accertamento dei reati per le quali devono essere osservate le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato: la mancata osservanza di tali prescrizioni in sede tributaria non incide, dunque, sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a Ric. 2020 n. 23038 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- fini meramente fiscali, senza che ciò possa costituire violazione dell'art. 24 Cost. La società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle dogane non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la sentenza impugnata annullato l'atto accertativo impugnato nonostante fosse stato basato sulle risultanze del processo verbale di revisione illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili posto che i verbalizzanti, una volta emersa indizi di reato in capo al rappresentante legale della Marbel, non avevano proseguito l'attività di revisione applicando le garanzie difensive previste dalle disposizioni del codice di procedura penale.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 Il Pr sidente Maud M cci VPUSI --r --'TICANCELLI.410, 111 0110, 31 MAR 20