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Ordinanza Interlocutoria — n. 10411/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to acquire missing file regarding tax liability for unlicensed bookmakers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10411/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by the Tax Agency against the Regional Tax Commission's decision, which upheld the bookmaker's appeal for the 2012 tax year. The Court noted that the 2010 tax assessment had been annulled by the first instance commission and was not appealed, aligning with Constitutional Court rulings on unlicensed bookmakers. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to the lower court to acquire the merit file, which was missing from the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 504/1998; Art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010: When a tax assessment for unlicensed bookmakers is annulled for prior years due to lack of transferability of tax liability, the solidary liability of the bookmaker also ceases, but the court must acquire the complete file to determine the scope of the appeal.

Parole chiave

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unlicensed bookmakers solidary tax liability tax assessment annulment Cassation remand missing file acquisition tassa sulle case da gioco giochi d'azzardo con poste di denaro doppia imposizione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 504/1998
27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art.
Art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010
504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett.
art. 3 d.lgs. 504/1998
27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 27/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23061-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584„ in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LOGISPIN AUSTRIA GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia :a in ROMA, VIA N. TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 95/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO depositata il 3/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 23061 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 23061/2020 Agenzia delle dogane c/ Goldbet Sportwetten GMBH+1 Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie per gli anni 2010-2011-2012, ha accolto l'appello della società limitatamente all'annualità 2012, in considerazione che l'accertamento dell'annualità 2010 è stato annullato dalla Commissione di prima istanza e non è stata oggetto di appello.

Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta degli anni 2010 e 2011, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 13 gennaio 2022 Il Presidente [)ott./Mauro M dcd :)fir.OSiTATA CAt