Cassation court remands case to lower court due to missing file for review of tax appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a 2010 gaming tax. The agency argued that the lower court incorrectly applied constitutional rulings on unlicensed bookmakers, while the taxpayer contended the tax should not apply to foreign transactions. The court decided to remand the case to a new hearing because the essential case file was missing from the records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when the file of the lower courts is missing and cannot be acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21092-2020 proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 2945/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 21092 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 21092/2020 Agenzia delle dogane c/ Logispin Austria GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi.
Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2010, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) in quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker; 2.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione I. 288/1998 ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, poiché l'accettazione avviene all'estero l'imposta unica non deve trovare applicazione.
Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 13 gennaio 2022 Il Presiden e [:ott. Mauro Nocci -WPOSilrAVIisC