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Ordinanza Interlocutoria — n. 10409/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10409/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10409/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall"art 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c, essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

Regesto Legislator

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art. 3 d.lgs. 504/1998; Ordinanza Interlocutoria — n. 10409/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 504/1998 come interpretato dall"art 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c, essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

Parole chiave

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tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse tassa di promozione del turismo paesi extraeuropei assicuratore estero doppia imposizione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 d.lgs. 504/1998
27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13370-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato vrffORIO LARGAJOLLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3343/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 13370 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 13370/2020 Agenzia delle dogane c/ Logispin Austria GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi.

Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2010, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Logispin Austria Gmbh già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall"art 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c, essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 13 gennaio 2022 1,1 Presiden Dott. Mauro P0S4 ATA *CANCELLERIA all», 31 MAR 2022 L