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Ordinanza Interlocutoria — n. 10408/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new role pending Constitutional Court ruling on IMU tax exemption for spouses in different municipalities.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10408/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new role pending the Constitutional Court's decision on the validity of the IMU tax exemption for spouses residing in different municipalities. The Municipality of Martinsicuro challenged a regional tax commission ruling that granted the exemption to both properties based on the couple's separate residences. The court deferred judgment because the regional commission had previously referred the same legal issue to the Constitutional Court, which had not yet issued a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011: When a Constitutional Court referral suspends the application of a tax exemption rule, the administrative court must remand the case to a new role pending the constitutional judgment.

Parole chiave

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IMU tax exemption spousal residence different municipalities Constitutional Court referral remission to new role tax administration procedural suspension domicilio fiscale in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011
civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23662-2020 proposto da: COMUNE di MARTINSICURO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMILLO ORLANDO; - ricorrente - contro FRATINI ANNIBALE; - intimato - avverso la sentenza n. 1052/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ABRUZZO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2012 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili allorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi: nella specie la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede il coniuge e il resto del suo nucleo familiare.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Martinsicuro, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto quando l'altro coniuge e il suo nucleo familiare risiedono ad Ascoli Piceno, Comune diverso da quello di Martinsicuro e l'agevolazione relativa all'IMU spetta Ric. 2020 n. 23662 sez.

MT - ud. 17-12-2021 -2- solo all'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia. Considerato che la seconda sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell'IMU nella parte in cui esclude l'esonero dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n.

28. Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. 3/PC1.9 ATAMMICANC 31 MAR 2022