Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 10406/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to lack of decisive evidence on standing of former shareholders.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10406/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remitted the case to a public hearing because the collegium found no decisive evidence to justify the interlocutory ruling. The applicants, former shareholders and liquidator of a company, challenged a tax assessment for failing to address their observations submitted within the statutory period. The court declined to rule on the merits or the specific argument regarding the tax authority's duty to evaluate observations, citing the complexity of the case and issues of standing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 3, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The collegium must find decisive evidence to dismiss a cassation appeal; otherwise, the case is remitted to public hearing for full examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal remittal former shareholder standing tax assessment nullity decisive evidence requirement public hearing procedure fatture fittizie liquidazione aziendale a fini fiscali inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 3, n. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 380-bis c.p.c.
Ritiene il Collegio che non ricorra l'evidenza decisoria di cui all'art. 380 bis cod.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Ritiene il Collegio che non ricorra l'evidenza decisoria di cui all'art. 380 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12131-2020 proposto da: BERNARDINI PAOLO, BERNARDINI LUCIANO, SIMONCELLI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CAMPAGNA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9143/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Luciano Bernardini, quale «ex liquidatore della Kondortech s.r.I.»; Giuseppina Simoncelli, quale «ex socio della Kondortech s.r.I.»; e Paolo Bernardini quale «ex socio della Kondortech s.r.I.», propongono congiuntamente ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello dagli stessi proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, rigettato il ricorso della Kondortech s.r.l. contro l'avviso d'accertamento, emesso all'esito di un p.v.c. della Guardia di finanza, notificato alla medesima s.r.l. ed avente ad oggetto l'Irpeg, l'Irap e l'Iva di cui all'anno d'imposta 2012, in conseguenza dell'inesistenza di alcune operazioni fatturate o sovrafatturate da altre società.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che:

1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, num. :3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, assumendo che il giudice a quo, nel rigettare il relativo motivo d'appello, avrebbe errato nell' Ric. 2020 n. 12131 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- escludere la nullità dell'atto impositivo per la violazione dell'obbligo dell'Ufficio di valutare le osservazioni e le richieste che la contribuente aveva presentato nei sessanta giorni successivi al rilascio del p.v.c. di chiusura delle operazioni di controllo.

Lamentano infatti i ricorrenti che «nessuna menzione dell'avvenuto deposito delle osservazioni, da parte della Kondortech s.r.I., è contenuta nelle pagine 2, 3 e 4 dell'avviso di accertamento [.l» e sostengono che - mancando del tutto, nell'atto impositivo, non solo la considerazione delle deduzioni formulata dalla contribuente nella fase che ha preceduto l' emissione dell'accertamento, ma anche la menzione della stessa acquisizione di tali difese nel relativo procedimento- sarebbe stata integrata una lesione del contraddittorio preventivo, in violazione dei criteri delineati dalla giurisprudenza eurounitaria.

2. Ritiene il Collegio che non ricorra l'evidenza decisoria di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., avuto riguardo alla complessità della fattispecie non solo nel merito della controversia, ma anche con riferimento alla verifica della legittimazione dei ricorrenti, che agiscono nelle rispettive qualità di "ex liquidatore" e di "ex soci" della s.r.l. destinataria dell'accertamento controverso e ricorrente in primo grado. Appare quindi opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza. P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V sezione di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 ed in quella riconvocata del 16 dicembre 2021. Il P