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Ordinanza Interlocutoria — n. 10405/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands tax appeal to ordinary section regarding cumulative extension of terms and suspension of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10405/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the tax dispute to the ordinary section for public hearing. The Treasury argued that the lower courts misapplied burden of proof rules regarding the taxpayer's ability to pay, while the taxpayer did not appear. The court declined to rule on the substantive tax issue because the question of whether the extension of terms could be cumulatively suspended was not yet ripe for immediate decision.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 83 comma 2 D.I. 18/2020; The court must remand a case to a new role when the question of cumulative suspension of proceedings and extension of terms is not yet in a state of immediate decision.

Parole chiave

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cumulative extension of terms suspension of proceedings burden of proof tax remand to ordinary section immediate decision requirement imposta sul reddito rimborso dell'imposta preventiva contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 83 comma 2 D.I. 18/2020
Art. 6 d.l. 119/2018
Art. 38 DPR 600/73
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 2697 cc
Art. 2728 cc
Art. 2729 cc
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11417-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LORETO GENNARO; - intimato - avverso la sentenza n. 1/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILL‘ ROMAGNA, depositata il 03/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Loreto Gennaro, titolare della ditta individuale New System 2001 di Loreto Gennaro, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia avverso l'avviso di accertamento sintetico in relazione all'anno di imposta 2008 con il quale veniva contestato un maggiore reddito- elevandolo da C 12.610,00 ad C 28.682,00, con ripresa dell' Irpef ed addizionali comunali, sulla base della rilevazione di spese sostenute per il mantenimento dell'abitazione e di auto e motociclo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell'Emilia Romagna accoglieva l'appello rilevando che il contribuente, artigiano, residente nell'unica unità immobiliare di proprietà, aveva prodotto le ricevute delle effettive spese sostenute, sia per il mantenimento dell'abitazione, che per quello delle autovetture dimostrando in tal modo « la propria capacità contributiva come statuito dal giudice di primo grado a dispetto delle presunzioni legali fatte dall'Agenzia>>. 4 Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2020 n. 11417 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del dPR nr 600/73, 2697, 2728 e 2729 cc, in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che i giudici di seconde cure non abbiano affatto seguito i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, non avendo il contribuente, a fronte delle presunzioni offerte dall'Ufficio, fornito la prova contraria in ordine alla esistenza di redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato attraverso i beni-indice.

La controversia, in relazione alla questione della cumulabilità della proroga dei termini ai sensi dell'ad 6 d.l. 119/2018 con la sospensione prevista dall'art.83 comma 2 d.I.18/2020 non si pone in termini di immediata decisione. La causa va, quindi, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio Il Président Dr. Mapro MOcci I \J DEPOSITATO IN CANCEUERIA Ric.