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Ordinanza Interlocutoria — n. 10403/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid power of attorney requiring Sezioni Unite resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10403/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the validity of a power of attorney attached to the cassation petition. The appellant's lawyer submitted a separate document without specific references to the contested judgment, raising doubts about its authenticity. Consequently, the Court remitted the validity issue to the First President for assignment to the Sezioni Unite, ordering the case to be refiled pending their ruling.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 368 c.p.c.; A power of attorney submitted on a separate sheet without concrete reference to the judgment is invalid, requiring remittal to the First President for assignment to the Sezioni Unite to resolve the validity dispute.

Parole chiave

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power of attorney validity separate sheet defect Sezioni Unite remittal cassation procedure interlocutory order procuratore a ricorrere formal defect procedura pendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8.2.2022 n. 4056
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29110-2019 proposto da: AGOSTINI ALDO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI; - ricorrente - Contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3885/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. La Corte rilevato che il ricorrente ha conferito al proprio difensore una procura a ricorrere per cassazione redatta su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva di qualsiasi concreto riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che questa Corte, con ordinanza deliberata il 12 ottobre 2021, e pubblicata nelle more della redazione della presente ordinanza (Cass. 8.2.2022 n. 4056), rilevata l'esistenza d'un contrasto circa la validità di procura siffatte, ha rimesso la questione della validità di esse al primo presidente, affinché le tasse l'assegnazione alle Sezioni Unite; ritenuto, pertanto, opportuno rinviare il presente ricorso a nuovo ruolo, nell'attesa della pronuncia delle Sezioni Unite;

P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 2 febbraio 2022. Il Presidente (Adelaide Amendola) Ri